Coprifuoco in Lombardia, stasera scatta l’ordinanza: dalle 23 alle 5 spostamenti solo per comprovate esigenze. Da lunedì scuole superiori in dad

In Lombardia scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5 di questa sera. E da lunedì 26 l’attività scolastica nelle scuole secondarie si svolgerà solo con la didattica a distanza. Il governatore Attilio Fontana, dopo la ‘convocazione’ di Matteo Salvini, ha firmato insieme al ministro della Salute Roberto Speranza l’ordinanza che consente solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli spostamenti. Le norme saranno valide fino al 13 novembre 2020. Altri provvedimenti, come la limitazione degli orari per i negozi della media e grande distribuzione non alimentari, sono disposti da un’altra ordinanza firmata da Fontana d’intesa con i sindaci di Bergamo Giorgio Gori, di Brescia, Emilio Del Bono, di Como Mario Landriscina, di Cremona Gianluca Galimberti, di Lodi Sara Casanova, di Lecco Mauro Gattinoni, di Mantova Mattia Palazzi, di Milano Giuseppe Sala, di Monza Dario Allevi, di Pavia Fabrizio Fracassi, di Varese Davide Galimberti, di Sondrio Marco Scaramellini, oltre che con il presidente di Anci Lombardia e il presidente di Unione Provincie Lombarde.

Dalle 23 consentiti solo “spostamenti motivati da comprovate esigenze” – Nella prima ordinanza è previsto che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19 su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione”.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) “sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo”. “Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”. Prevista anche la chiusura “dalle 18 alle 5 dei distributori automatici ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua”. I divieti di cui ai precedenti punti “non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti“.

L’ordinanza firmata da Fontana e dai sindaci recita invece che “i gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche”. Inoltre, si legge, “è fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio”.

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