Il marito diventa donna ma il Tribunale considera valido il matrimonio

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Non si può escludere il legame affettivo tra i coniugi e quindi il proseguimento del matrimonio solo perché il marito ha cambiato sesso, restando però maschio all’anagrafe: lo ha stabilito, con un’ordinanza del 9 febbraio, il Tribunale di Reggio Emilia.

Il Tribunale ha infatti accolto il ricorso di un cittadino brasiliano transessuale, che è diventato donna ma risulta ancora anagraficamente registrato come maschio. Il brasiliano è sposato con una cittadina italiana da circa sei anni ed era ricorso contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari. La vicenda è stata resa nota dal Resto del Carlino.

Dopo le nozze l’uomo si è sottoposto a una rettificazione del sesso e ha assunto comportamenti e aspetto di donna. La questura quindi gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: secondo la polizia, il brasiliano avrebbe contratto un matrimonio fittizio e il cambio di sesso ne sarebbe la dimostrazione. Il transessuale, che è stato quindi espulso, il 23 novembre 2012 si è opposto in tribunale dove il giudice civile Annamaria Casadonte ha accolto il suo ricorso riconoscendo il diritto al permesso di soggiorno.

Nella sentenza il giudice ricorda che la Corte Costituzionale tedesca, nel 2008, definì illegittima una norma che imponeva lo scioglimento del matrimonio prima del cambio di sesso e sottolinea ”la non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengano orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto; è  cioè, appurato che (…) possano avere in alcuni casi orientamento sessuale diretto nei confronti delle persone appartenenti non al genere da cui provengono ma al genere col quale si identificano”. Il giudice è perentorio anche sulla validità del matrimonio: ”E’ pacifico che il ricorrente sia legalmente coniugato con la cittadina italiana, non sussistendo dubbi in ordine alla celebrazione del loro matrimonio”.

”Nel nostro ordinamento è certamente consentita la permanenza del matrimonio pregresso anche dopo l’avvenuta rettificazione del sesso con intervento chirurgico. Soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, può essere causa di divorzio”. Il giudice inoltre fa notare che i testimoni hanno confermato ”la convivenza fra i coniugi”, e un ”rapporto affettivo evidente ed intenso”.

 

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