Studenti medie non accompagnati, Fedeli: "Genitori li riprendano da scuola". Pd pensa a modifica legge

A scuola accompagnati e ripresi da mamma, papà o comunque da un adulto fino ai 14 anni. Sono il Codice penale e quello civile a stabilirlo, con la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli che è tornata sull’argomento dopo la sentenza della Cassazione che ha condannato una scuola e il Miur per la morte di un ragazzino avvenuta quindici anni fa fuori dal perimetro scolastico. “Anche i genitori devono essere consapevoli che questa è la legge”, ha spiegato la ministra, “va attuata”. Almeno per il momento. Si perché è proprio il Pd che vorrebbe modificare la norma – è in lavorazione un testo in Commissione istruzione – per dar modo ai genitori di poter scegliere. Lo ha annunciato Simona Malpezzi, responsabile Scuola del Pd. Ma come? Attraverso delle liberatorie che sollevino da ogni responsabilità giuridica, civile e penale, dirigenti e personale scolastico. 
Insomma non si scappa,  gli studenti minori di 14 anni vanno consegnati a un maggiorenne alla fine delle lezioni. I genitori che la pensano diversamente, secondo la ministra Fedeli, dovranno farsene una ragione e trovare soluzioni alternative se non possono prenderli loro al termine dell’orario scolastico. “Questa  la legge. Le scelte dei presidi sono collegate a leggi dello Stato italiano – afferma la ministra -. Per cambiarle serve un’iniziativa parlamentare”. La vicenda è ritornata alla ribalta dopo che la Cassazione ha deciso che il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. La sentenza è relativa alla morte di un ragazzo di 11 anni a Firenze quindici anni fa, quando, uscito da scuola, era stato tragicamente investito. Secondo i giudici l’obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica, discendeva da una precisa disposizione del Regolamento d’istituto, ma il ministero dell’istruzione precisa che la responsabilità della scuola sussiste non solo se il Regolamento di istituto impone al personale scolastico compiti di vigilanza: “In realtà – si legge in una nota del ministero di Viale Trastevere – la responsabilità della scuola si ricollega più in generale al fatto stesso dell’affidamento del minore alla vigilanza della scuola”.
La differenza tra un alunno delle scuole medie e uno delle superiori è nell’art. 591 del codice penale, che recita testualmente: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici […] e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Nel codice penale è specificato che per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità. Quindi seppure entrambi minori, esiste una differenza sostanziale tra un tredicenne e un sedicenne. Quest’ultimo infatti può tranquillamente uscire da solo da scuola, può prendere la patente per il motorino e se, vuole, può anche andare all’estero da solo.    Se un genitore firma una liberatoria?  E sempre secondo la legge a nulla servirebbero le cosiddette “liberatorie” firmate dai genitori che solleverebbero la scuola da ogni responsabilità Questo perché secondo la norma il minore di 14 anni sarebbe considerato “incapace” e quindi  la sicurezza dei minori non sarebbe  un bene giuridicamente disponibile, né da parte dei genitori né da parte del personale scolastico.  
Tema delicato ma non definitivo, e pur davanti alla sentenza della Cassazione che ha condannato un docente e un preside per abbandono di minore per non aver consegnato a un adulto un bambino uscito da scuola (e poi morto investito da un bus), l’art 591 del codice penale può essere oggetto di interpretazioni diverse in quanto nello specifico si parla di “abbandono di minore”. E nel caso di un tragitto casa scuola ben definito, di cui sono consapevoli sia genitore che docente, possibilmente anche monitorato tra mite le nuove tecnologie (smartphone) e in presenza di una dichiarazione in cui il genitore solleva la scuola di ogni responsabilità una volta terminato l’orario scolastico, probabilmente la giurisprudenza potrebbe rilevare che l’abbandono di minore” in questo caso non sussista.      
“Le scelte e le decisioni dei presidi, in materia di tutela dell’incolumità delle studentesse e degli studenti minori di 14 anni – ha continuato  la ministra Fedeli – sono conformi al quadro normativo attuale, come interpretato ed applicato dalla giurisprudenza.  Una questione di assunzione di responsabilità nell’attuazione di norme che regolano la vita nel nostro Paese, pensate per la tutela più efficace delle nostre e dei nostri giovani”. “Le leggi e le pronunce giurisprudenziali, come quella della Cassazione, vanno rispettate – prosegue la ministra – e se si vuole innovare l’ordinamento su questo tema occorre farlo in Parlamento, introducendo una norma di legge che, a certe condizioni, dia alle famiglie la possibilità di firmare liberatorie che sollevino da ogni responsabilità giuridica, anche penale, dirigenti e personale scolastico al termine dell’orario di lezione”.   

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