Era stato espulso dopo che la sua ex fidanzata l’aveva accusato di stalking ma il Consiglio di Stato adesso lo ha riammesso consentendogli di riprendere il suo percorso di studi. È quanto accaduto a uno studente della Scuola superiore Sant’Anna dopo che la sua ex fidanzata, a sua volta allieva dell’ateneo pisano, lo aveva accusato di averla colpita con uno schiaffo con conseguente decreto di ammonimento del questore. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso della difesa dello studente contro la sentenza del Tar di Firenze (così come riporta oggi La Nazione) ha annullato l’espulsione che era stata stabilita dall’università nell’aprile 2021.
In precedenza il giovane era già stato riammesso dal Consiglio di Stato che aveva sospeso l’espulsione in attesa del giudizio di merito del Tar. In conseguenza di questa decisione la Scuola Sant’Anna aveva disposto l’allontanamento per tre mesi, disponendo poi l’espulsione dopo che il Tar le aveva dato ragione.
Secondo i giudici amministrativi d’appello però “la migliore e certa dimostrazione che la sanzione dell’allontanamento sia stata quella che, tra tutte, ha sortito l’effetto più equo nell’interesse delle parti coinvolte, è rappresentata proprio dalla condotta serbata in seguito dall’interessato”, improntata “a regolarità scolastica di impegno e profitto, e di comprensione del dovere di astensione dal commettere ulteriori episodi di violenza, che in sé restano oggettivamente deplorevoli”.
In pratica per i giudici la sospensione per tre mesi sarebbe stata sufficiente a far “redimere” lo studente che da lì in avanti non ha più commesso episodi di violenza. A pesare sulla sentenza di riammissione anche il fatto che la ragazza non abbia mai depositato una denuncia contro l’ex fidanzato. “In particolare, pur essendo i fatti significativi, non si può esprimere nei confronti del ricorrente un giudizio di assoluta e irriducibile pericolosità, essendosi trattato, in definitiva, di un epilogo poco edificante di una relazione giovanile turbolenta ed immatura – hanno aggiunto i giudici – Anche sul piano probatorio, del resto, fermo restando la significatività dell’accaduto, la mancata presentazione della querela da parte della controinteressata ha precluso il promovimento dell’azione penale, con la conseguenza che non si è potuto apprezzare con esattezza la proporzione dei patimenti sofferti dalla vittima, in termini di cambiamento delle abitudini di vita, sofferenza di un grave e perdurante stato di ansia e di paura, e di fondato timore per la propria incolumità psico-fisica”.
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