Concorso scuola, due strade diverse per i supplenti di statali e paritarie

La lettura del decreto scuola e le differenze tra precari. Chi ha prestato servizio nelle statali potrà essere assunto, e farà una prova analoga ma distinta da chi potrà solo abilitarsi, perché ha insegnato nelle paritarie o nei percorsi di formazione professionale (e dovrà pagarsi i crediti formativi)

Prova «analoga» ma «distinta»

Ci saranno due procedure distinte per il concorso straordinario tra chi ha insegnato nelle statali e chi ha invece prestato servizio nelle paritarie ovvero nei percorsi di istruzione o formazione professionale: è una delle novità che emerge dalla lettura del decreto scuola, il cui testo, dopo l’approvazione di martedì scorso alla Camera, è finalmente disponibile. La differenza sostanziale è che la prima permette agli insegnanti di essere assunti in ruolo, rientrando naturalmente nei primi 24 mila posti e ottenendo il punteggio minimo di 7/10; mentre la seconda consente di ottenere l’abilitazione per insegnare nelle secondarie. La prova sarà analoga a quella prevista per il reclutamento, ma sarà distinta. Potranno sostenerla quelli che hanno svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, presso scuole statali, scuole paritarie, ovvero nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale. A parteciparvi potranno essere anche quelli che già insegnano ma che intendono appunto abilitarsi per un’altra classe di concorso rispetto a quella per cui insegnano. Quando si parla di tre anni, si intende compreso l’anno in servizio. Ma come sarà l’esame? Una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche. La prova – che riguarda il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nel 2016 10 – si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente. Un’altra grande differenza è che mentre i 24 mila assunti potranno conseguire i 24 crediti formativi a carico dello Stato (il costo è di circa 4 mila euro), per gli abilitanti i crediti sono a carico proprio. Un altro elemento importante riguarda i tempi di assunzione, che potranno essere anche lunghi per i 24 mila: benché infatti la procedura straordinaria sia bandita solo per le regioni, per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali si prevede che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, vi saranno posti vacanti e disponibili, si stabilisce sin da subito che, ove occorra, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all’a.s. 2022/2023, fino all’esaurimento della graduatoria.

Un solo concorso per i Dsga

Non sarà invece bandito un concorso ad hoc per quegli impiegati che abbiano già svolto il ruolo di dirigente amministrativo (Dsga) per almeno tre anni, anche se non sono laureati: l’unico concorso che resta in piedi è quello per chi ha il titolo universitario. Durante l’esame in sede referente alla Camera, era stata prevista la partecipazione alla procedura concorsuale in deroga al titolo di studio, non recata dal testo originario del decreto-legge. La deroga è stata poi soppressa a seguito del parere espresso il 2 dicembre 2019 dalla V Commissione, che ha rilevato che la stessa avrebbe potuto comportare una disparità di trattamento tra candidati laureati e diplomati, suscettibile di ingenerare contenziosi con connessi oneri a carico della finanza pubblica. Delusa Maddalena Gissi, Cisl: «Né il Governo, né il ministro sono riusciti a garantire la necessaria compattezza della maggioranza che li sostiene su impegni che avevano assunto e che risultano invece finora disattesi». E sottolinea Pino Turi, Uil: «I facenti funzioni dei DSGA con senso di responsabilità stanno garantendo il normale funzionamento delle scuole. Nessuno potrà però pensare che questo senso di responsabilità deve essere relegato solo ai lavoratori lasciando esente la politica». Ma i candidati laureati avevano già minacciato ricorsi contro l’equiparazione: per loro il concorso ad hoc «oltre a comportare un’assurda e insensata duplicazione della spesa» sarebbe stata «di per sé mortificante, in quanto alcuni di questi soggetti, magari scartati nella procedura ordinaria» avrebbero «una seconda chance a distanza ravvicinata con un concorso sicuramente più agevole in considerazione della platea di partecipanti prevista, molto più ristretta. Si pensi che al concorso in atto hanno preso parte alle preselettive più di 34.000 candidati e che a questa procedura riservata avrebbero, invece, accesso qualche centinaio di soggetti, assumendo, in sostanza, comunque i tratti di una progressione automatica tra aree».

Le graduatorie

Arriva una mobilità volontaria per quei docenti presenti nelle graduatorie di merito degli ultimi concorsi, che potranno così spostarsi (in coda a chi è già in quella regione) in regioni dove c’è possibilità di essere assunti in tempi più brevi. Le graduatorie di istituto si trasformano in graduatorie provinciali; i soggetti inseriti in queste graduatorie dovranno comunque indicare un massimo di 20 scuole.

I dirigenti scolastici

Viene abolita la norma che prevedeva l’obbligo di rilevare la presenza dei dirigenti e del personale Ata con impronte biometriche: un successo per i dirigenti scolastici, gli unici tra tutti i dirigenti pubblici a cui sarebbe stata applicato l’obbligo delle impronte digitali. Si punta anche ad evitare le reggenze, ridotte al minimo grazie all’ultimo concorso per presidi: «Mettere in atto tutte le procedure necessarie a scongiurare il ricorso alla reggenza, oltre quelle obbligatorie per vincolo normativo (per es. sedi sotto dimensionate) e valutare a questo fine l’opportunità di prevedere, fin dal primo provvedimento legislativo utile, che la graduatoria di merito del concorso 2017 possa scorrere fino all’assunzione di tutti gli idonei», si legge in un ordine del giorno al decreto dei deputati di Italia Viva.
Saranno inoltre assunti 146 ispettori; la procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia è stata articolata meglio: per i cosiddetti ex LSU, si stabilisce una proroga tecnica di due mesi per consentirne la stabilizzazione.

I prof di religione

Dopo quindici anni dal precedente, arriva un concorso per insegnanti di religione cattolica; la quota riservata al personale in servizio da più di tre anni è del 50%.

Università

L’abilitazione scientifica nazionale si estende: durerà nove anni, anziché sei. Inoltre le università potranno chiamare nel ruolo di professore ordinario di prima e seconda fascia anche personale già in servizio nell’ateneo. Metà delle risorse disponibili potranno essere utilizzate per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B.

Il bonus insegnanti

Il bonus per la valorizzazione del merito del personale docente, inizialmente destinato solo agli insegnanti di ruolo, sia destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).

L’educazione civica

Il testo dispone che l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica – il cui avvio è slittato a settembre 2020 – non determina l’incremento della dotazione organica complessiva, né l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto.

corriere.it

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