Bonus 100 euro sostituisce bonus Renzi: a chi spetta e come funziona

Tutte le informazioni sul nuovo bonus 100 euro che sostituisce il bonus Renzi: a chi spetta il trattamento integrativo del reddito, come funziona e altre misure per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti

A partire dal 1° luglio 2020 il nuovo bonus 100 euro ha sostituito il bonus Renzi.

Si tratta del trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro che subentra al credito fiscale da 80 euro concesso ad alcune categorie di lavoratori. Fa parte delle misure per ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente introdotte dal Governo, che prevedono anche una detrazione fiscale fino a 600 euro.

L’Inps ha fornito tutte le informazioni sul bonus da 100 euro per i lavoratori e sulle altre misure. Ecco a chi spetta e come funziona il beneficio, e cosa sapere sulle altre misure.

BONUS 100 EURO COS’E’

Il bonus fiscale da 100 euro è una integrazione al reddito per alcune categorie di lavoratori dipendenti che ha sostituito, da luglio 2020, il c.d. bonus Renzi. Rientra tra le misure a favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati introdotte dal decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, al fine di ridurre il cuneo fiscale.

La misura è strutturale, ossia non ha carattere temporaneo ma è definitiva. Il beneficio non concorre alla formazione del reddito. Dal momento della sua entrata in vigore il bonus Renzi 80 euro è abrogato.

A CHI SPETTA

Possono accedere al bonus da 100 euro i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, in possesso dei seguenti requisiti:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro annui;
  • imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Come chiarito dall’Inps, attraverso la Circolare n. 96 del 21-08-2020, per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si intendono le seguenti tipologie di reddito:

  1. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
  2. indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  3. borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale;
  4. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  5. remunerazioni dei sacerdoti;
  6. prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
  7. compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

SOGGETTI ESCLUSI

Non hanno diritto all’integrazione al reddito le seguenti categorie di soggetti:

  1. coloro che percepiscono i redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR;
  2. titolari di redditi professionali;
  3. titolari di redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.

IMPORTO

Il nuovo sostegno economico per i lavoratori introdotto al posto del bonus Renzi ha un importo di 100 euro mensili. In sostanza, dunque, aumenta di 20 euro il bonus 80 euro. Dato che è stato introdotto nel secondo semestre dell’anno in corso, i beneficiari, per quest’anno, percepiranno una somma in denaro pari a 600 euro complessivi. A partire dal 2021, invece, avranno diritto ad un bonus da 1200 euro l’anno.

BONUS 100 EURO DOMANDA

Per accedere all’agevolazione non occorre fare domanda. Il bonus, infatti, viene riconosciuto in via automatica agli aventi diritto dai sostituti di imposta, ed è accreditato direttamente in busta paga.

SALVAGUARDIA DEI SOGGETTI INCAPIENTI PER L’EMERGENZA COVID

Per il solo 2020, il credito fiscale da 80 euro, spettante fino al 30 giugno 2020, e il trattamento integrativo di 100 euro che decorre dal 1° luglio, sono riconosciuti ai lavoratori che risultino incapienti per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

E’ quanto previsto dall’articolo 128 del decreto Rilancio, in base al quale possono accedere alle agevolazioni i beneficiari delle misure di cassa integrazione e assegno ordinariocongedo parentale e bonus baby sitter con causale Covid, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in risposta all’emergenza Coronavirus. Per questi soggetti e solo per quest’anno, non vale il requisito che l’imposta lorda calcolata sui suddetti redditi spettanti abbia importo superiore alle detrazioni da lavoro di cui al comma 1 dell’articolo 13 del TUIR.

ALTRE MISURE PER DIMINUIRE LA PRESSIONE FISCALE

Per quest’anno i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati possono beneficiare anche di una detrazione fiscale fino a 600 euro, se hanno un reddito che rientra entro certi limiti. La misura ha carattere temporaneo ed è concessa per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Si tratta di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda in aggiunta alle detrazioni da lavoro previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Al momento è prevista solo per il secondo semestre di quest’anno.

A CHI SPETTA

La detrazione fiscale 2020 spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, con reddito complessivo annuo fino a 40.000 euro. Eccetto il limite reddituale, i beneficiari devono possedere tutti i requisiti previsti per il bonus fiscale. Ne consegue, perciò, che restano esclusi dalla detrazione d’imposta gli stessi soggetti che non possono beneficiare dell’integrazione reddituale.

IMPORTO E CALCOLO

L’agevolazione fiscale, introdotta insieme al bonus che sostituisce il bonus Renzi, ha un valore massimo di 600 euro. L’importo viene stabilito in base al reddito dei beneficiari ed è calcolato come indicato di seguito:

  1. per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 35.000 euro – sommando 480 euro al prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro;
  2. per i redditi superiori a 35.000 euro e fino a 40.000 euro – moltiplicando 480 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Total
0
Shares
Lascia un commento
Previous Article

Regione Calabria MIBACT: bando 24 Custodi, Addetti Vigilanza e Accoglienza

Next Article

Coronavirus, l'edilizia scolastica a due corsie e i banchi mancanti

Related Posts
Leggi di più

Tirocini e stage: una guida per conoscerne tutti i segreti

Ogni anno in italia gli "stagisti" non sono meno di 700mila. Dal 2014 il newsmagazine RepubblicadegliStagisti.it offre una bussola per cercare di orientare al meglio chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. Lunedì 13 maggio presentazione alla Cattolica di Milano.