Terza dose per i prof: come funzionano prenotazioni e sanzioni

L’obbligo scatta il 15 dicembre. Chi sarà senza green pass rischia fino a 1500 euro di multa

Dal 15 dicembre tutti i docenti, i dirigenti, i collaboratori scolastici e amministrativi dovranno sottoporsi alla terza dose del vaccino contro il Covid 19. La decisione è stata presa dal Governo con un decreto pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” dello Stato, ieri. Una scelta che sta creando non poco scompiglio nel mondo della scuola che nel giro di poco più di quindici giorni dovrà fare il richiamo. Ecco un utile vademecum per capire come e cosa fare per adeguarsi alla normativa.

Il vaccino è obbligatorio per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali, paritarie e non); sia dei servizi educativi per l’infanzia; centri provinciali per l’istruzione degli adulti; dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e quelli dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

L’obbligo vaccinale

Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale “da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid 19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge 52 del 2021”. Si può avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose; attendere l’invito da parte del dirigente scolastico a produrre – entro cinque giorni – la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest’ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall’invito) o comunque l’insussistenza dell’obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato). La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità del green pass, ma comunque a partire dal quinto mese compiuto dalla seconda dose.

L’ accertato inadempimento determina l’immediata sospensione, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causa lo stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento ed è efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo. Chi mette piede a scuola senza green pass l rischia una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.

Durata green pass dopo tera dose

In considerazione del fatto che la campagna sulla terza dose è iniziata fra settembre e ottobre, tutti i Super Green Pass rilasciati dopo la terza dose valgono comunque nove mesi dalla data della somministrazione. La Certificazione è analoga a quella precedente, con l’unica differenza di essere rilasciata in seguito alla somministrazione della dose booster. Nel campo relativo al numero di dosi effettuate, sono previste queste tre opzioni:

  • 2 di 2 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen);
  • 2 di 2 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19;
  • 3 di 3 nel caso di richiamo dopo il completamento del primo ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA.

Chi controlla il Green Pass non ha accesso alle informazioni di dettaglio: la app Verifica 19 legge il QR code e segnala esclusivamente il nome del titolare e l’indicazione sulla validità in corso. La verifica non prevede neanche la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

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