Due insufficienze, seppur gravi, non bastano per non ammettere uno studente all’esame di maturità. A scriverlo con la sentenza n. 741/2022, come riporta il Sole 24 Ore oggi in edicola, è stato il TAR della Puglia che si è pronunciato sulla vicenda di uno studente che aveva riportato “4” in due materie e che, secondo il consiglio di classe, non aveva recuperato il debito formativo del primo quadrimestre, né consegnato gli esercizi assegnati per casa durante l’anno scolastico.
Ad aggravare la sua posizione e quindi a motivare la decisione dei docenti di non ammetterlo agli esami di maturità anche il fatto che l’alunno avesse frequentato le lezioni “senza continuità”, dimostrando capacità generali e competenze elaborative ritenute non accettabili. Inoltre, sempre secondo il consiglio di classe, la sua partecipazione al dialogo educativo era stata “passiva” o al più “superficiale”.
Una “pagella” che però i giudici amministrativi hanno completamente ribaltato considerando i giudizi espressi dai docenti troppo “severi”. Nella sentenza che ha permesso al ragazzo di accedere all’esame di maturità, infatti, i giudici hanno sottolineato che “un così rigoroso giudizio complessivo avrebbe dovuto essere preceduto da verifiche più adeguate e profonde anche in virtù del fatto che si era in presenza di risultati molto positivi raggiunti in altre materie. E ciò anche circa l’adeguatezza degli strumenti e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti nelle materie nelle quali lo studente aveva riportato le insufficienze: se o poco parametrati ai bisogni specifici dello studente, se o poco conformi alle previsioni del Pei. Tutto ciò anche tenuto conto delle difficoltà generali e delle ricadute sulla proficua frequentazione scolastica piombate sugli studenti a causa della pandemia da Covid”.
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