Stando alle parole del premier Renzi e a quelle del ministro Giannini, la riforma della scuola e con essa le 100 mila assunzioni di precari del settore già annunciate rischiano di saltare a causa dei tempi ristretti per l’approvazione del DDL. Ma allora perché non stralciare dalla legge il piano assunzioni e farne un decreto ad hoc? Questo quello che chiedono moltissimi docenti, ma anche alcuni gruppi parlamentari, compresa una minoranza Dem. Il deputato Walter Tocci ha inviato al ministro dell’Istruzione Stefania Giannini un abbozzo di come potrebbe essere il testo del decreto che assicurerebbe l’immissione in ruolo di tutti i 100 mila insegnanti già dal prossimo settembre, senza dover necessariamente attendere l’approvazione completa del DDL La Buona Scuola.
“Lo rendiamo pubblico per dimostrare a tutti la fattibilità della nostra proposta – spiega Tocci – Non si dica che non si può fare, alibi sono finiti”.
“Il disegno di legge ha puntato solo sull’assorbimento delle graduatorie a esaurimento che però non contengono tutte le professionalità necessarie alle scuole – continua il deputato Dem – È un’operazione necessaria, ma non sufficiente. Andrebbe completata andando a prendere le competenze mancanti tra gli abilitati che sono stati formati e selezionati proprio a partire dal reale fabbisogno del sistema scolastico. Con i nostri emendamenti al ddl, infatti, proponiamo un piano poliennale di assunzioni per mettere a disposizione delle scuole tutte le competenze di cui hanno bisogno”. “Il presidente Renzi ha riaperto la discussione con il mondo scuola rinviando ad un’assemblea di consultazione nel mese di luglio. È un’ottima intenzione di dialogo, ma non deve mettere a rischio l’avvio del piano assunzionale per il prossimo anno scolastico”, conclude Tocci. “Abbiamo già dimostrato che le nuove procedure di chiamata – ambiti e chiamate del preside – sono rinviate all’anno scolastico successivo e quindi è possibile assumere quest’anno i centomila con le norme vigenti. Non possiamo credere che si accampino impedimenti tecnici per mantenere un puntiglio tutto politico. Vogliamo pensare che il ritardo dipenda solo dalla difficoltà di immaginare le norme per avviare le procedure prima dell’approvazione del disegno di legge”.
Qui sotto i tre articoli che comporrebbero il decreto per l’immediata assunzione dei precari:
Art. 1. (Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa) 1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità loro attribuite dalla legge attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa. Il piano dell’offerta formativa di cui all’art.3 del DPR n.275 del 1999 ha una dimensione di durata triennale e fra l’altro provvede ad indicare il fabbisogno dei posti comuni, di sostegno e anche di quelli per il potenziamento dell’offerta formativa necessari per la realizzazione dei progetti proposti e per la stabilizzazione di tutte le attività già garantite nell’organico di fatto. 2. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all’articolo 3, comma 1, della presente legge, è determinato l’organico dell’autonomia su base regionale. Per l’anno scolastico 2015-2016 l’organico dell’autonomia è determinato sulla base delle richieste appositamente formulate dalle scuole. Per l’anno scolastico 2015-2016 l’organico dell’autonomia è determinato sulla base delle richieste appositamente formulate dalle scuole. 3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni, finalizzato a diminuire e a equilibrare tra le diverse situazioni territoriali il rapporto tra numero degli alunni e numero dei docenti, è effettuato sulla base del numero delle classi per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Il personale della dotazione organica dell’autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. 4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti provinciali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. 5. Con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le province. Per l’anno scolastico 2015/2016 l’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto, l’adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e i posti per il potenziamento dell’offerta formativa 6. L’organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall’articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 15, comma 2- bis , del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. Nella ripartizione dell’organico dell’autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è determinato a livello regionale. 8. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.
Art. 2 (Piano straordinario di assunzioni) 1. Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia. A tale fine, l’organico dell’autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sulla base delle indicazioni fornite dalle scuole. Alla realizzazione del Piano di cui al presente comma si provvede nel limite massimo delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 della presente legge. 2. Sono assunti a tempo indeterminato nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo: a) i vincitori e gli idonei presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati. 4. In deroga all’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello provinciale; b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello provinciale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase; c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di ambito provinciale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. 5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) , esprimono l’ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l’ordine di preferenza tra tutti gli ambiti provinciali. All’assunzione si provvede seguendo l’ordine delle province, secondo la preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l’ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti provinciali indicati, non si procede all’assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie. 6. Per l’anno scolastico 2015/2016 l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e delle relative scuole di titolarità per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale. 7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. 8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l’espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l’accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell’apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 9. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, letterab), se esaurite perdono efficacia, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
ART.3 (Disposizioni finanziarie) 1. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell’anno 2015, e di 2000 milioni a decorrere dal 2016, rispetto a quelle vigenti. 2. A decorrere dall’anno 2015 sono incrementati di 500 milioni annui i capitoli 1195;1204;1196; 1194 del bilancio di previsione del MIUR riguardanti le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede: quanto a 544,18 milioni di euro per l’anno 2015 e fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, si provvede: quanto a 500,00 milioni di euro a decorrere dall”anno 2015, mediante riduzione di pari importo del Fondo «La Buona Scuola», di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l’organico dell’autonomia in relazione all’attuazione del piano straordinario di assunzioni. 4. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 3, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 5. Ai componenti del comitato di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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