Oggi parte l’obbligo vaccinale nell’Università per docenti e amministrativi

L’inosservanza potrà portare alla sospensione dell’attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro

È scattato questa mattina l’obbligo vaccinale per il personale universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Nulla è cambiato invece per gli studenti: per accedere alle aule dovranno esibire il green pass base, ovvero quello che attesta o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid, o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus valido rispettivamente per 72 e 48 ore. L’obbligo non si applica alle persone che, con certificazione medica, risultano esentate dalla campagna vaccinale. Intanto il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare fino al 10 febbraio l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca.

Dal 15 febbraio si aggiunge l’obbligo vaccinale per gli over 50

Il personale universitario si aggiunge così ad altre categorie per le quali è stato prevista la vaccinazione obbligatoria: personale scolastico, sanitario, lavoratori esterni delle Rsa e forze dell’ordine. Il 15 febbraio poi il Super green pass (o vaccinazione o guarigione, niente tampone) diventerà obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di lavoro per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni (chi sarà trovato sul posto di lavoro senza il certificato verde rafforzato rischierà una sanzione da 600 a 1500 euro).

Chi controlla? In base al decreto legge 1/2022 (articolo 2) – si tratta del provvedimento che ha introdotto l’obbligo – sono i responsabili degli atenei e delle istituzioni Afam ad assicurare il rispetto dell’obbligo. Con l’autonomia lasciata dal Mur ogni ateneo fa da se ma molti rettori hanno assicurato “controlli agli ingressi delle cittadelle universitarie e degli edifici dove ci sono i maggiori servizi come segreterie e biblioteche”. L’inosservanza dell’obbligo potrà portare alla sospensione dell’attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro.

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