Graduatorie GPS, ricorrenti chiedono esclusione di altri docenti perché privi di abilitazione

Il Tar ha accolto i ricorsi in violazione dell’ordinanza ministeriale 60 del 2020 annullando le graduatorie con i docenti senza abilitazione

Una sentenza del TAR del Lazio, N. 07811/2022, inserita nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), ha chiesto l’annullamento della stessa relativamente alla prima fascia, nella parte in cui ricomprende docenti senza i requisiti necessari. Si è costituito con atto di stile il Ministero, depositando successivamente una relazione sui fatti di causa. Per il TAR il ricorso merita accoglimento.

Graduatorie e ricorsi

Nella scuola è noto che vi sono migliaia e migliaia di persone che aspirano ad acquisire una supplenza e le graduatorie vengono spulciate, analizzate e se si rilevano delle non conformità alla norma è diritto quello dell’istante di poter agire in giudizio per far valere le proprie ragioni e chiedere il ripristino di una graduatoria corretta anche se ciò può comportare l’esclusione di chi lì collocato in modo erroneo.

L’inserimento nella I fascia delle GPS, cui le Amministrazioni scolastiche attingono prioritariamente rispetto agli iscritti in II fascia, è il possesso dello specifico titolo di abilitazione (art. 3 della O.M. n. 60 del 2020). Nel caso di specie i soggetti controinteressati, rispetto alle posizioni dei quali parte ricorrente lamenta l’illegittimità della graduatoria impugnata, risultano essere tutti docenti in possesso di un diploma c.d. I.T.P..i quali sono stati destinatari di pronunce di accoglimento con le quali è stato annullato il D.M. n. 374 del 2017 e consentito loro l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

L’ordinanza ministeriale

Al di là della considerazione che si tratta pronunce in applicazione di un orientamento ormai superato dalla giurisprudenza amministrativa, ciò che appare determinante è che il giudicato formatosi attiene esclusivamente alla specifica procedura disciplinata con il D.M. n. 374 del 2017 e non va certo interpretato nel senso di un definitivo accertamento del possesso dell’abilitazione in capo ai controinteressati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. 22.12.2021 n. 6783 di conferma questa Sez. ord. n.5678 del 2021).

Con l’ordinanza ministeriale 60 del 2020 l’Amministrazione ha provveduto ad adottare nuove e distinte graduatorie per le supplenze per l’accesso alle quali occorre che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti ivi stabiliti e ha disposto espressamente che all’atto della loro costituzione si sarebbe determinata la decadenza delle precedenti graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia di cui al D.M. n. 374 del 2017 (punto 6 dell’art. 16 –disposizioni finali-).

Pertanto deve essere accolto il ricorso per l’assorbente motivo dell’illegittimità per violazione dell’O.M. n. 60 del 2020 e per l’effetto devono essere annullate le graduatorie impugnate nella parte in cui contemplano l’inserimento dei seguenti docenti, per i quali non risulta il possesso del titolo abilitativo.

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