FOCUS – MIUR, ridotti i fondi alle Università private. Gli studenti: “Bene, adesso si azzerino i contributi”

Fondi alle Università private

Fondi alle Università private, sembrano attenuarsi le polemiche. Dopo la firma da parte del ministro Maria Chiara Carrozza del Decreto del 23 dicembre, ecco il commento positivo da parte delle associazioni studentesche.

Per il 2013 sono stati assegnati alle Università non Statali quasi 70 milioni di euro. In effetti, la legge n.243\91 all’articolo 2, comma 1 prevede la possibilità per lo Stato di erogare contributi agli Atenei che hanno il permesso di rilasciare titolo di studio legalmente riconosciuti secondo quanto previsto dalla legge 245\90.

Dai dati emerge un taglio di oltre 21 milioni euro rispetto a quanto previsto nel decreto di riparto per l’anno 2012. “Registriamo positivamente questo dato -commentano in un comunicato gli studenti di Link-Coordinamento Universitario, ma continuiamo a ritenere che bisogna al più presto azzerare questo contributo a favore delle università non statali, abrogare la legge 243\91, investire maggiormente sul FFO (fondo di finanziamento ordinario)
“Bisogna ripensare, insomma, al completamento dei criteri di ripartizione che assegnano un sempre maggior peso alla quota premiale che sta esasperando le disparità tra gli atenei “virutosi”, premiati con maggiori finanziamenti, e tutti gli altri che invece necessiterebbero di maggiore investimento – concludono gli studenti”.
Ecco quanto si legge nel Decreto.

Art. 1

 

L’importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a 68.573.086, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n. 243/91, in premessa citata e ripartito secondo i criteri previsti agli artt. 2, 3 e 4.

 

Art. 2

 

L’importo di € 57.823.086 è destinato ai seguenti interventi:

 

  • a) € 46.148.086 destinati globalmente agli Atenei non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelli di cui alle successive lettere b) e c), in misura proporzionale alla quota di contributo per il funzionamento ordinario attribuita agli stessi nell’esercizio 2012, al netto di quanto attribuito nel medesimo anno per interventi straordinari o una tantum, dell’importo assegnato quale rimborso degli esoneri delle tasse e dei contributi degli studenti e dell’importo attribuito a fini premiali;
  • b) € 1.350.000 destinati per un importo di € 675.000 per ciascuna istituzione alle Università telematiche “Uninettuno” e “Guglielmo Marconi”;
  • c) € 325.000 destinati rispettivamente per un importo di € 50.000 per l’Università telematica “Giustino Fortunato”, € 75.000 “Università telematica Pegaso”, € 50.000 “Università telematica San Raffaele”, € 50.000 “Universitas telematica Mercatorum”, € 100.000 “Università telematica Nicolò Cusano”;
  • d) €10.000.000 di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 268/02 in premessa citata, destinati a ciascun Ateneo di cui alla lettera a) quale compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall’incremento degli esoneri totali riconosciuti nell’anno accademico 2012/2013 rispetto a quelli concessi nell’anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del DPCM 9.4.2001 di cui alle premesse, come segue:
    • – per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell’importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell’esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
    • – per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell’importo determinato nell’anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.

 

Art. 3

 

L’importo di € 10.300.000, pari al 15% delle risorse disponibili, è destinato a fini premiali agli atenei di cui all’articolo 2, lettera a) sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato 1.

 

Art. 4

 

L’importo di € 450.000 è destinato alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, inclusi, ai sensi dell’articolo 6 comma 7 ultimo periodo del DPR 222/2011 i compensi dei commissari OCSE.

 

Raffaele Nappi

 

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