Scuole italiane all’estero, rafforzata la sinergia tra MIUR e MAECI

Il sistema delineato dal decreto legislativo della buona scuola risponde essenzialmente alla domanda di “formazione italiana nel mondo” e disegna, quindi, un’offerta educativa complessiva che supera la frammentazione esistente e trasferisce all’estero il modello formativo ed educativo della scuola italiana, come riformato dalla legge n. 107 del 2015. Si rafforza la sinergia MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) – MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) attraverso un aggiornamento di precedenti modelli di collaborazione e la partecipazione al sistema della formazione italiana nel mondo di soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.
Per superare l’inadeguatezza dell’attuale disciplina, risalente al 1994, rispetto all’evoluzione socio economica degli ultimi decenni, si attua il riordino e l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero.
Attraverso il “sistema della formazione italiana nel mondo” le scuole italiane all’estero e le altre iniziative all’estero sono “messe a sistema” per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero. La sinergia MIUR-MAECI è ulteriormente rafforzata con l’istituzione di una apposita “Cabina di regia” tra i due Ministeri.
In particolare, il MIUR:
 per la prima volta, seleziona e destina all’estero il personale (articolo 19);
 per un’operazione di trasparenza e valorizzazione, per la prima volta, pubblica sul portale unico della scuola i dati relativi al sistema della formazione italiana nel mondo (articolo 17).
MIUR e MAECI:
 istituiscono, trasformano o ridefiniscono le scuole statali all’estero ed autorizzano varianti in ordine alle necessità locali (articolo 4);
 riconoscono la parità scolastica all’estero e iscrivono nell’elenco le scuole non paritarie (articoli 6 e 7);
 istituiscono sezioni italiane all’estero all’interno di scuole non italiane (articolo 7);
 avviano forme di partenariato con soggetti pubblici e privati per il finanziamento e l’istituzione di scuole all’estero (articoli 9);
 promuovono le iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero (articolo 10);
 inviano lettori presso università o scuole all’estero (articolo 12);
 individuano i nuovi requisiti culturali e professionali fondamentali del personale da inviare all’estero (articolo 14)
 determinano gli obiettivi, le modalità e i criteri per la nuova valutazione dell’offerta formativa delle scuole italiane all’estero, nonché delle altre iniziative (articolo 16);
 definiscono i criteri e le modalità per la formazione del personale all’estero (articolo 15).
Per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero, il sistema si apre all’apporto dell’iniziativa privata e si prevede la possibilità di forme di collaborazione per realtà che, senza scopo di lucro, operano da anni in questo ambito. Si specifica meglio il ruolo degli enti gestori (articolo 11).
Dirigenti, docenti, personale amministrativo della scuola all’estero. Si definiscono nuovi requisiti culturali del personale da destinare all’estero per garantire la
qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, attraverso la richiesta di specifici titoli fra cui quelli linguistici, con particolare riferimento all’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda o lingua straniera (italiano L2 e LS) (articoli 14 e 19); si porta anche nelle scuole italiane all’estero l’organico per il potenziamento per garantire l’attuazione degli obiettivi strategici individuati dalla legge n. 107 del 2015 (anche con riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni). Si prevede che il contingente di personale all’estero passi dalle attuali 624 – come previsto dall’art. 14 del d. l. 6 luglio 2012, n. 95 – a 674 unità, comprensive, per la prima volta, anche di docenti di sostegno, laddove ve ne sia la necessità (articolo 18).
Si modifica il periodo di permanenza all’estero, che passa dagli attuali nove anni a due periodi ciascuno di sei anni scolastici consecutivi, separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. La ragione della scelta è di assicurare da un lato un’adeguata continuità didattica e dall’altro evitare un eccessivo distacco dalla realtà italiana: il personale inviato dall’Italia deve restare espressione del nostro Paese (articolo 21).
La formazione diventa obbligatoria sia “in partenza” sia “in servizio”, secondo le priorità e i principi di cui alla legge n. 107 del 2015.

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