Prof abbassa i voti di un suo alunno sul registro elettronico per punirlo: condannato per falso

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per falso al docente che aveva abbassato (da 4,5 a 4 allo scritto e da 7 a 6 all’orale) i voti di un suo alunno alla vigilia degli scrutini.

Aveva abbassato i voti di un suo alunno a ridosso degli scrutini finali per punirlo per i suoi atteggiamenti in classe ma il giudice ha punito lui condannandolo per falso in atto pubblico. è quanto è capitato a un docente di un istituto superiore che era stato denunciato dai genitori di uno studente perché aveva abbassato da 4,5 a 4 il voto dello scritto e da 7 a 6 quello dell’orale modificando i voti all’interno del registro elettronico di classe proprio alla vigilia della valutazione finale da parte del consiglio di classe.

La vicenda adesso è arrivata alla Corte di Cassazione che con la sentenza 34479 del 2021 ha stabilito come il docente abbia commesso un reato modificando i dati sul registro elettronico visto che il registro personale del professore sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e i voti degli alunni è atto pubblico in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale.

“La normativa penale – come spiega Il Sole 24 Ore che ha analizzato la sentenza della Cassazione – attribuisce natura di documento informatico a qualsiasi supporto che contenga dati, informazioni e specifici programmi di elaborazione. La rilevanza penale della sua falsificazione è subordinata alla funzione cui è destinato il documento stesso o le informazioni al suo interno, essendo punita solo la falsificazione di quei documenti informatici, pubblici o privati, con funzione probatoria. Come avviene per il registro del professore, che contiene attestazioni essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell’ordinamento giuridico statale”.

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