Concorso scuola 2024, ordinario ma non è abilitante: ecco spiegata la nuova selezione

Dal 2024 l’abilitazione sarà il titolo di accesso al concorso ordinario per la secondaria. Fino al 31 dicembre 2024 sarà attiva la fase transitoria

Cosa c’è da sapere per i candidati ai concorsi scuola che a febbraio affronteranno i due concorsi per 370mila posti? Si tratta dei primi due bandi relativi alla fase straordinaria del reclutamento Pnrr riguardanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, cui seguirà un altro bando a settembre /ottobre 2024 e l’avvio della fase ordinaria dai concorsi previsti per il 2025. Il modello di formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti è cambiato (nella normativa) e a poco a poco anche nella realizzazione.

Cosa cambia rispetto i vecchi concorsi e cosa cambierà in futuro

Nell’aprile 2022 è stato pubblicato il DL 36, che riforma il modello previsto fino ad allora dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il nuovo modello, la cui entrata a regime è prevista per il 2025, prevede che il docente: consegua l’abilitazione (60 CFU), superi il concorso, sia assunto a tempo indeterminato e svolga l’anno di prova e formazione.

    Quindi dal 2025 l’abilitazione sarà il titolo di accesso al concorso ordinario per la scuola secondaria ( per infanzia e primaria lo è già). Al momento, fino al 31 dicembre 2024, siamo nella cosiddetta “fase straordinaria”, nella quale il percorso diventa concorso riservato anche a docenti che non hanno conseguito l’abilitazione e che per arrivare ai 60 CFU consegua i rimanenti CFU (30 o 36). Pertanto il concorso bandito con DDG n. 2575/2023 è un concorso ordinario (assicurerà i 12 punti per mobilità e graduatorie interne di istituto) una volta assunti a tempo indeterminato ma presenta modalità non ordinarie, tipiche della fase straordinaria.

    E’ sbagliato affermare che la natura non abilitante del concorso sia stata comunicata solo attraverso il bando. Il bando infatti è la declinazione, l’applicazione di quel DL 36/2022 che risale appunto ad aprile 2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

    Trattandosi di una fase straordinaria, con tempi molto stretti per rispondere alla timeline che il Ministero è riuscito a rinegoziare a Bruxelles, ci sembra corretto che la procedura non preveda una prova preselettiva (in ogni caso il numero di domande sembra essere stato inferiore alle aspettative, anche se a contare sarà il dato per classe di concorso, ancora non noto). Qualche dubbio è stato evidenziato, però, sulla “prova unica” per tutte le classi di concorso o posti di insegnamento per i quali si partecipa, perché con un’unica prova scritta si pregiudica – sia in caso positivo che negativo – lo svolgimento del concorso.

    Quando si svolgeranno gli scritti?

    In merito alle tempistiche di svolgimento delle prove scritte, nel decreto si legge quanto segue: ‘Sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero è pubblicato il calendario delle prove scritte, con le relative modalità di svolgimento. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet.

    Il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite link all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” con le stesse modalità di accesso descritte all’articolo 10, comma 3, e visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’Amministrazione si riserva di disporre rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero’.

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