Bonus Affitto 2020 Covid: credito d’imposta per le imprese

Tutte le informazioni sul Bonus Affitto per le imprese: cos’è, come funziona e come ottenere il credito d’imposta. Con il Bonus Affitto 2020 Covid le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta sulle locazioni. L’agevolazione è stata introdotta dal Decreto Rilancio per sostenere aziende e professionisti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid e riguarda i canoni versati per l’affitto di immobili d’impresa nei mesi di marzoaprile e maggio 2020.

Le modalità di utilizzo del Bonus Affitti covid 19 sono state definite dall’Agenzia delle Entrate. Ecco come funziona il beneficio, a chi spetta e come utilizzarlo.

BONUS AFFITTO COVID: COS’È

Il Bonus Affitti Covid consiste in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese e alle attività commerciali per i canoni di locazione pagati nel trimestre marzo-aprile 2020. Lo sgravio fiscale è pari al 60% del canone versato per immobili ad uso non abitativo e al 30% per quello relativo ai contratti d’azienda.

Le istruzioni operative per richiedere il Bonus Affitti sono definite dalla circolare 14/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che consente l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite F24, nella dichiarazione dei redditi, o mediante cessione a terzi. Con ulteriore provvedimento (risoluzione 32/E/2020), l’ente istituisce anche lo specifico codice tributo da utilizzare per richiedere l’agevolazione.   

La misura, introdotta dall’art. 28 del recente Decreto Legge 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, spetta per determinate categorie di canoni ed è riconosciuto in presenza di specifici requisiti. Analizziamo di seguito quali sono e a chi spetta il Bonus Affitto 2020. 

Entrando nel dettaglio della misura, occorre specificare che il credito d’imposta 2020 per gli affitti è applicabile alle seguenti tipologie di canoni:

locazioneleasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività aziendale o allo svolgimento abituale e professionale del lavoro autonomo.

A CHI SPETTA

Il Bonus Affitto 2020 può essere concesso alle seguenti categorie di destinatari:

  • imprese, comprese quelle agricole;
  • lavoratori autonomi;
  • strutture turistico-alberghiere;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli a carattere religioso (esclusivamente per il canone sostenuto per i locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali).

REQUISITI

Affinché i soggetti interessati possano accedere all’agevolazione fiscale, è necessario che siano in possesso di 2 specifici requisiti:

aver registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, in ciascuno dei mesi indicati, di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente;

aver conseguito ricavi e compensi per un ammontare inferiore a 5 milioni di euro per l’anno 2019. Tale requisito non è richiesto alle imprese alberghiere.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Alcune tipologie di soggetti restano invece escluse dal beneficio. Questi sono imprese o lavoratori autonomi che:

nel 2019 abbiano conseguito ricavi o compensi maggiori di 5 milioni di euro, ad esclusione delle aziende di tipo turistico-alberghiero;

abbiano registrato nel 2020 una diminuzione di fatturato inferiore al 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS

L’importo dello sgravio fiscale derivante dal Bonus Affitti coronavirus viene determinato attraverso l’applicazione di 2 percentuali differenti:

60% per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;

30% per canoni di contratti di affitto d’azienda.

Si specifica, in aggiunta, che ai sensi del comma 5 dell’articolo 28 del DL Rilancio, il credito d’imposta è commisurato a quanto versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

DIVIETO DI CUMULO

È importante sottolineare che il Decreto Rilancio, nell’introdurre la presente misura, ne ha previsto la non cumulabilità con il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” disciplinato dall’art. 65 del Decreto Cura Italia in ordine alle locazioni dei locali C1 versate nel mese di marzo. La precisazione è stata introdotta al fine di evitare la sovrapposizione, in capo agli stessi soggetti e per le medesime spese, degli sgravi applicabili agli affitti non abitativi.

COME SI UTILIZZA IL BONUS AFFITTI 2020

Il credito d’imposta 2020 derivante dal Bonus per le locazioni delle imprese può essere utilizzato in diverse modalità, stabilite dagli articoli 28 (c.6) e 122 (c.2, lettera b) del DL e precisate dall’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, il Bonus affitti covid può essere usato: 

in compensazione;

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

mediante cessione a terzi (locatore o istituti di credito e finanziari).

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 

L’impresa, o il professionista autonomo, in possesso dei requisiti per accedere al Bonus Affitti 2020 potrà decidere di utilizzare lo sgravio in compensazione soltanto dopo l’avvenuto pagamento dei canoni d’affitto. In tal caso dovrà procedere nel seguente modo:

presentare il relativo modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

utilizzare il codice tributo 6920, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda”.

In riferimento, invece, al credito d’imposta per l’affitto di marzo 2020 dei locali C1, e quindi riguardante le locazioni di botteghe e negozi rientranti nell’art. 65 del Decreto Cura Italia, la procedura di richiesta in compensazione prevede:

presentazione del modello F24 in via telematica all’Agenzia dell’Entrate;

utilizzo del codice tributo 6914 (“Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi”). 

UTILIZZO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Come precisato dalla Circolare 14/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta derivante dal Bonus Affitti covid potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi, al fine di ottenere una riduzione dell’ammontare totale delle imposte sul reddito. In questo caso, il bonus andrà utilizzato nella Dichiarazione Redditi 2021 (riferita quindi al periodo d’imposta 2020) e potrà riguardare canoni di affitto che risultino effettivamente pagati nell’anno 2020.

CESSIONE DEL BONUS

In alternativa all’utilizzo in compensazione o nella dichiarazione dei redditi, il Bonus Affitti 2020 potrà essere usato anche mediante cessione dello stesso. In questo caso il beneficiario del credito d’imposta potrà scegliere di cederlo al locatore o concedente dell’immobile, oppure a soggetti terzi, tra cui anche banche ed altri istituti finanziari.

La cessione, come indicato dal Decreto Rilancio, art. 122, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. Per ulteriori specifiche e per le modalità operative di utilizzo del Bonus mediante cessione, verrà emesso un successivo provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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