Quella sulle assunzioni in ruolo dei docenti di sostegno è proprio una delle maggiori emergenze della scuola italiana. Per questo, a distanza di un anno, il Tar Lazio avvisa il Ministero dell’Istruzione: se l’amministrazione non dovesse ottemperare agli obblighi prescritti dalla sentenza n.196/2019 emessa dal Tribunale Amministrativo, scatterà il commissariamento. Alla base del verdetto, c’è il sistema illogico del MIUR, che non tiene conto dei posti vacanti e procede invece con assurdi automatismi nella fase di assegnazione delle cattedre sul sostegno, con evidente pregiudizio per la didattica degli alunni.
Com’è noto, i docenti di sostegno sono di meno rispetto al fabbisogno da ricoprire. Il TAR del Lazio, aveva già stabilito che il MIUR, nell’assunzione del personale di sostegno, dovrà individuare la “[…] concreta esistenza delle condizioni legittimanti la necessità di insegnanti di sostegno, non potendosi lasciare esclusivamente all’esperimento degli strumenti di tutela la riconduzione a legittimità̀, attesa la particolare condizione della popolazione scolastica con disabilità […]”.
Quello che ancora una volta ha ribadito il Tar Lazio è che “non significa automaticamente che i posti di organico in deroga debbano confluire in quelli di diritto, ma semplicemente che la individuazione di tale ultima dotazione non possa essere ancorata sic et simpliciter a quanto esistente più di un decennio addietro, dovendosi invece puntualmente e attentamente monitorare la situazione per l’evidente aumento delle patologie individuate come rilevanti“.
“In tale quadro, prosegue il Tar, l’obbligo dell’amministrazione si traduce nella necessità di una attenta istruttoria anche verificando la concreta esistenza delle condizioni legittimanti la necessità di insegnanti di sostegno, non potendosi lasciare esclusivamente all’esperimento degli strumenti di tutela la riconduzione a legittimità, attesa la particolare condizione della popolazione scolastica con disabilità. Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento degli atti in epigrafe nella parte in cui non correlano il numero dei posti di organico e in deroga a una puntuale istruttoria alla luce delle risultanze emergenti anno per anno, limitandosi a un’applicazione per così dire automatica”.
Nella pratica, in fase di assegnazione delle cattedre di sostegno, deve essere necessario considerare il rapporto posto vacante-insegnante con titolo di specializzazione. Ad oggi, fa notare il legale Sirio Solidoro che ha seguito dall’inizio la vicenda, il MIUR non ha fornito alcun tipo di riscontro circa l’esecuzione della sentenza precedente. Pertanto, è stato effettuato il ricorso per l’ottemperanza ed è stata decisa la nomina del Commissario ad acta, nel caso dovesse permanere l’inadempimento.
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