Il decreto che sancisce il passaggio dai concorsi locali al concorso nazionale per l’ingresso nelle Scuole di specializzazione in Medicina è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Cambia, dunque, il sistema di selezione degli specializzandi medici. Niente più concorsi organizzati dalle università: per essere ammessi bisognerà superare una selezione nazionale per esami e titoli. Ciascun candidato, al momento della domanda di accesso, potrà scegliere complessivamente fino a sei Scuole, anche appartenenti ad Aree diverse (Medica, Chirurgica, Servizi Clinici). Il primo concorso nazionale si terrà alla fine del prossimo mese di ottobre. Il bando sarà pubblicato nel corso della prossima settimana.
Il regolamento entrerà in vigore l’8 agosto 2014. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 28 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero. La prova d’esame, per ogni tipologia di scuola, si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
LA SELEZIONE – La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, e’ presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalità previste nel bando stesso. Ciascun candidato e’ tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando.
LA PROVA – La prova d’esame si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed e’ divisa in due parti. La prima parte è comune a tutte le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo orario, in piu’ sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia. Il bando puo’ prevedere un punteggio minimo per il superamento della prima parte. La seconda parte comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione, nell’ambito di scenari predefiniti, di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area e 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola. Essa e’ svolta in una o più sedi, nella stessa data e allo stesso orario per tutte le scuole appartenenti alla medesima area.
LA COMMISSIONE – Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, un’unica Commissione nazionale, tenuta al più rigoroso segreto d’ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area.
LA VALUTAZIONE – La Commissione di cui all’articolo 4 attribuisce ai titoli fino a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13 punti per il curriculum degli studi. I punti che il singolo candidato può ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli studi sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) Voto di laurea – fino a 2 punti:
Voto 110 e lode = 2 punti;
Voto 110 = 1,5 punti;
Voto da 108 a 109 = 1 punto;
Voto da 105 a 107 = 0,5 punti.
b) Curriculum – fino a 13 punti:
b.1) Media aritmetica complessiva dei voti degli esami
sostenuti – fino a 5 punti. I punti sono attribuiti secondo la
seguente scala valutativa:
Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti;
Media dei voti ≥ 29 = 4 punti;
Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti;
Media dei voti ≥ 28 = 2 punti;
Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto.