Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale: prove Invalsi e Curriculum studente. Le novità.
Curriculum studente: cos’è e cosa conteneva
Il decreto legislativo 62/2017, attuativo della legge 107/2015, ha previsto che al diploma di scuola secondaria di II va allegato il curriculum dello studente.
Il suddetto documento (curriculum), ai sensi del succitato D.lgs. 62/2017, riporta:
- le discipline studiate con l’indicazione del monte ore complessivo/ di ciascuna di esse;
- i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove Invalsi, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione (italiano, matematica e inglese);
- la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
- le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;
- le attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- le attività di alternanza scuola-lavoro;
- altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge n. 107/2015 (il comma si riferisce alla possibilità, per le scuole, di attivare insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel terzo anno sfruttando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità), anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.
Curriculum studente: cosa riporta dopo le modifiche del milleproroghe
Il milleproroghe ha apportato delle novità rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 62/2017, disponendo che nel curriculum non si riportino più gli esiti delle prove Invalsi:
5-quater. All’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo e’ soppresso e, al terzo periodo, le parole: “Sono altresi’ indicate” sono sostituite dalle seguenti: “In un’apposita sezione sono indicate”.
Il secondo periodo soppresso è proprio quello in cui si prevedeva di riportare nel curriculum gli esiti delle prove nazionali.
Alla luce delle modifiche apportate, il curriculum delle studente riporterà quanto segue:
- le discipline studiate con l’indicazione del monte ore complessivo di ciascuna di esse;
- le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;
- le attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- le attività di alternanza scuola-lavoro;
- altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge n. 107/2015 (il comma si riferisce alla possibilità, per le scuole, di attivare insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel terzo anno sfruttando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità), anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.
Curriculum studente: quando dovrà essere allegato al diploma
Dopo il rinvio dello scorso anno, il Milleproroghe ha rinviato di un ulteriore anno l’obbligatorietà di allegare il curriculum al diploma:
5-ter L’applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e’ differita al 1° settembre 2020.
5-quinquies Per l’anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.
In definitiva, il curriculum andrà obbligatoriamente allegato il diploma dal prossimo anno scolastico, 2020/21, mentre per il corrente (2019/20) lo si può fare facoltativamente e su base sperimentale.