Il decreto lavoro è legge: tutte le novità per i giovani. “Ora le aziende potranno assumere senza problemi”

decreto lavoro

Riforma del Lavoro: approvato il decreto legge. Con 279 sì e 212 no, la Camera dei Deputati ha dato il via libera al provvedimento che contiene norme di riforma per il rilancio dell’occupazione, in particolare quella giovanile, e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Il decreto approvato oggi introduce, in particolare, nuove norme in materia di apprendistato, formazione e contratti di solidarietà, mentre rinnova la precedente legislazione ponendo nuovi limiti ai contratti a tempo determinato.

Dopo aver subito due modifiche in Parlamento, il ddl ora è legge: il provvedimento prevede l’innalzamento a 36 mesi dei contratti a termine acasuali, per un limite massimo di 5 proroghe. Viene introdotto, inoltre, un tetto del 20 % per i contratti a tempo determinato e vengono fissate delle sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano i limiti stabiliti. Per le aziende con più di 50 dipendenti, poi, il ddl prevede che il 20 % degli apprendisti debba essere assunto per poter accedere ai nuovi contratti di formazione.

Riassumiamo le misure principali che prevede il testo.

 

TEMPO DETERMINATO

Viene innalzato da 1 a 3 anni, il tempo massimo di contratti, anche in somministrazione, comprensivi di un massimo di 5 proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessitano dell’indicazione della causale per la sua stipulazione.

 

TETTO CONTRATTI

Si introduce un tetto all’utilizzo del contratto a tempo determinato. Il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine non può superare il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato. Il superamento del limite di una unità comporta una sanzione amministrativa pari al 20%, che sale al 50% per le altre assunzioni, e non più l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato. Per le piccole imprese, fino a 5 lavoratori, è possibile stipulare un contratto a tempo determinato.

 

DIRITTO DI PRECEDENZA

Il diritto di precedenza alla stabilizzazione dei precari deve essere richiamato «espressamente» nel contratto. Del diritto può avvalersi il lavoratore precario con un contratto di oltre sei mesi nella stessa azienda, ma anche il lavoratore stagionale.

 

MATERNITÀ

Il congedo di maternità «concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza» nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte dell’azienda. Alle stesse lavoratrici è anche riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato, effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, «con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine». Ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine, durata minima riconosciuta per il diritto di precedenza, devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità.

 

APPRENDISTATO

Vengono introdotte modalità semplificate per la compilazione del piano formativo individuale, sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. L’obbligo di stabilizzazione riguarda le aziende con più di 50 dipendenti e fissa il tetto al 20% degli apprendisti. Viene definito un sistema di alternanza scuola-lavoro.

 

FORMAZIONE

La regione dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica. L’ente si potrà avvalere anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni, che si siano dichiarate disponibili. Le ore di formazione devono ammontare almeno al 35% delle ore complessive.

 

YOUTH GUARANTEE 

Viene resa immediatamente operativa la garanzia per i giovani, per garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli stati membri dell’Ue.

Total
0
Shares
Lascia un commento
Previous Article

Giannini incontra le Associazioni Studentesche: "Il ministro ci ha deluso"

Next Article

"E io invece elogio Gelmini e Concorsone"

Related Posts