Contributo di laurea: ok alla detrazione anche nelle università private

Contributo di laurea: ok alla detrazione anche negli atenei non statali. Iscrizione agevolata al 19% per ogni facoltà con decreto Miur

Contributo di laurea: ok alla detrazione anche nelle università private. Negli atenei non statali l’importo di iscrizione agevolato al 19% non deve superare quello stabilito annualmente per ogni facoltà con decreto Miur

Il cosiddetto “contributo di laurea”, pagato a una università privata nel 2020, è detraibile dalla dichiarazione dei redditi?

La risposta è affermativa. La detrazione, nella misura del 19%, spetta per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti in università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

Come specificato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 16/E/2020, la detrazione spetta per le spese sostenute per:
– tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
– spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
– soprattasse per esami di profitto e laurea;
– partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
– la frequenza dei tirocini formativi attivi (Tfa) per la formazione iniziale dei docenti, istituiti, a norma del decreto 249/2010 del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) nelle facoltà universitarie o nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La detrazione, sempre nella misura del 19%, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione a una università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non dev’essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche (si veda il Dm 19 dicembre 2019).

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 25 gennaio .

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