Mobilità docenti 2021, quando è possibile indicare la scuola di titolarità nella domanda

L’ordinanza ministeriale disciplina trasferimenti e passaggi di ruolo, precisando quando la preferenza scuola non è esprimibile.

L’ordinanza ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021, che disciplina i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra del personale docente, educativo e ATA  e definisce le modalità di applicazione del CCNI mobilità 2019/22, precisa quando la preferenza per la scuola di titolarità non è esprimibile.

Vediamo di seguito quando è possibile esprimere la preferenza per la scuola di titolarità e quando non è possibile, ricordando dapprima le date di presentazione delle domande e di pubblicazione degli esiti, i movimenti possibili e le preferenze esprimibili nelle istanze.

Domande e preferenze

Le domande di trasferimento dei docenti si presentano telematicamente tramite Istanze Online, secondo la tempistica seguente (riportiamo anche le date di pubblicazione dei movimenti e di comunicazione dei posti e delle domande al SIDI):

– presentazione domande: dal  29 marzo al 13 aprile 2021

– comunicazione posti e domande al SIDI: entro il 19 maggio

– pubblicazione dei movimenti: il 7 giugno 2021

In ciascuna domanda presentata è possibile esprimere sino ad un massimo di 15 preferenze, che possono essere indifferentemente analitiche (scuola) e/o sintetiche (comune, distretto e provincia).

Tipologia di posto richiedibili

Nell’ambito dei trasferimenti, i docenti in possesso dei previsti titoli e requisiti possono richiedere le seguenti tipologie di posto:

  • comune
  • sostegno
  • lingua inglese (scuola primaria)
  • CPIA (scuola primaria)
  • posto di tipo speciale
  • educazione per gli adulti,  sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado;
  • sezione ospedaliere (infanzia, primaria e secondaria)
  • scuola carceraria (primaria e secondaria)

Domande presentabili

I docenti in possesso dei prescritti titoli e requisiti possono presentare  le istanze seguenti:

  1. domanda di trasferimento (comunale, provinciale e interprovinciale);
  2. domanda di passaggio di ruolo/cattedra (provinciale e interprovinciale).

Gli interessati possono presentare solo domanda di trasferimento ovvero solo domanda di  passaggio di ruolo ovvero solo domanda di passaggio di cattedra ovvero solo domanda di trasferimento e passaggio di ruolo ovvero domanda di trasferimento e tante domande di passaggio quanti sono i passaggi di cattedra richiesti nell’ambito di un solo ruolo (il passaggio di ruolo, infatti, si può richiedere per un solo grado di istruzione). 

Fasi mobilità

I suddetti movimenti si svolgono i tre distinte fasi, come leggiamo nell’articolo 6 del CCNI mobilità 2019/22:

  • I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
  • II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  • III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Preferenze e scuola di titolarità

Quando non si può esprimere

L’articolo 9, comma 10, dell’OM n. 106/21 dispone:

Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui il richiedente è titolare.

La scuola di titolarità dunque non può essere indicata nel caso di trasferimento sulla medesima tipologia di posto. Analogamente, tale preferenza non risulta valida in caso di preferenza sintetica che la comprenda.

Quando si può esprimere 

Conseguentemente a quanto affermato sopra, la scuola di titolarità può essere chiesta in caso di:

  • trasferimento su diversa tipologia di posto (esempio: comune/sostegno, comune/lingua nella primaria)
  • passaggio di cattedra (nella secondaria)
  • passaggio di ruolo nel medesimo IC (esempio: passaggio da infanzia a primaria e viceversa o su scuola secondaria di primo grado).

orizzontescuola

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