Detrazione spese università non statali: massimali per l’anno 2019

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 19 dicembre 2019, che stabilisce gli importi massimi detraibili delle spese per le università non statali per l’anno 2019, è entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2020.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e), Tuir, le spese relative alle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università (statali e non), sono detraibili dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2019nella misura del 19%.

La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Invece, le spese sostenute per la frequenza di università non statali italiane, possono essere portate in detrazione entro determinati massimali di spesa, stabiliti annualmente dal citato Decreto del Ministero dell’Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

Quest’anno tali importi, distinti per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede ciascuna facoltà universitaria, sono stati sostanzialmente confermati rispetto allo scorso anno.

Area disciplinare corsi istruzioneNordCentroSud e Isole
Medica3.700 euro2.900 euro1.800 euro
Sanitaria2.600 euro2.200 euro1.600 euro
Scientifico – tecnologica3.500 euro2.400 euro1.600 euro
Umanistico – sociale2.800 euro2.300 euro1.500 euro

Le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari riportate nella tabella di cui sopra, nonché le zone geografiche di riferimento delle Regioni (Nord, Centro, Sud e isole) sono definite e distinte nell’Allegato 1 D.M. 19.12.2019. Nell’allegato sono riportate le tabelle dei raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare nonché della ripartizione delle Regioni per area geografica.

Con riferimento ai corsi post-laurea (corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello) il massimale di spesa detraibile è pari a:

  • 3.700 euro – Nord Italia
  • 2.900 euro – Centro
  • 1.800 euro – Sud e isole

Agli importi sopra descritti va sommato l’ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all’articolo 3 L. 549/1995 e successive modificazioni.

I medesimi limiti si applicano alle spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale (circolare 13/E/2019). Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute con la L. 208/2015, per i master privati di I e II livello è richiesto, a partire dal 2015, solo la verifica della circostanza che i master siano attivati da istituti universitari. Conseguentemente, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogate da università statali.

Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione. Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test. In caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test; nel limite di spesa individuato dal decreto del MIUR è compresa anche l’imposta di bollo.

Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio (si veda articolo 1, comma 4, del decreto del MIUR).

Nel caso di frequenza all’estero di corsi universitari, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito in relazione alla frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circolare 18/E/2016, risposta 2.2).

Allo stesso modo, nel caso di spese sostenute all’estero per la frequenza di corsi post-laurea, ai fini della detrazione, occorre far riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

ecnews

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