Obbligo vaccinale dal 15 dicembre: cosa dice la circolare del ministero

Il lavoratore che non risulta in regola viene invitato a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione. Saranno i presidi o “personale individuato” a controllare docenti e personale ATA

Dal prossimo 15 dicembre, come previsto dal decreto anti Covid che ha introdotto anche il Super Green pass, scatta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Il ministero dell’Istruzione ha inviato ai dirigenti scolastici e alle organizzazioni sindacali del comparto istruzione alcune indicazioni per la gestione della nuova norma.

Nel decreto dello scorso 26 novembre si precisa che il vaccino diventa obbligatorio per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. In un documento vengono forniti da Viale Trastevere alcuni suggerimenti operativi, in vista dell’entrata in vigore della misura, che riguarda dirigenti scolastici, docenti e personale ATA, con contratti a tempo indeterminato o determinato.

La terza dose del vaccino

L’obbligo comprende anche la terza dose, che secondo le indicazioni del ministero della Salute va effettuata dopo 5 mesi dall’ultima somministrazione (150 giorni dopo). Nella circolare si legge che “dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi”.

Chi è esentato dall’obbligo vaccinale

Nel documento di chiarimento viene precisato anche che dovranno ritenersi esclusi dall’obbligo i lavoratori in aspettativa, e coloro che si trovano in congedo per maternità o parentale. “Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale”, si legge ancora.

La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

Chi effettuerà i controlli

La verifica del rispetto della norma spetta ai dirigenti scolastici. “Per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi”, si legge ancora nel testo della circolare.

Il lavoratore che non risulta in regola viene invitato a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa; la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Durante i cinque giorni previsti il lavoratore, in via transitoria, può svolgere la propria attività “assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in assenza della documentazione richiesta, avverrà “l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Durante il periodo di sospensione si ricorda che al lavoratore non spetta alcuna retribuzione. La sospensione è valida fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, “e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

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