La Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 26-09-2019) 28-11-2019, n. 31064 tratta un caso delicato e particolare che si conclude con un risarcimento danno importante, a favore di una bambina a causa dello shock subito per essere stata dimenticata sul bus della scuola
Il fatto
I genitori della minore tramite i propri legali, nel ricorso per Cassazione, esponevano che la propria figlia di soli tre anni, era stata dimenticata per sei ore sullo scuolabus che la conduceva all’asilo, che era stata successivamente accompagnata in classe dal conducente dello scuolabus nonostante fosse in stato di forte agitazione, “che l’insegnante che l’aveva avuta in classe non si era avveduta di quanto la bambina fosse agitata, nè che non avesse mangiato e che fosse disidratata e non aveva avvisato i genitori, nonostante la bambina piangesse incessantemente e chiedesse con forza di tornare a casa. A seguito di tale episodio la piccola aveva sviluppato disturbi del comportamento che avevano richiesto cure psicologiche non solo per la bambina, ma anche per i genitori. Il giudice di primo grado, cui gli odierni ricorrenti si erano rivolti per ottenere, previo accertamento della responsabilità del Comune di riferimento, del conducente dello scuolabus, dell’insegnante, del dirigente scolastico e del Miur, in ragione dei rispettivi titoli, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale subito in proprio e nella qualità di genitori, aveva accolto la richiesta nei confronti del Comune di Sabaudia, ritenuto unico legittimato passivo – il quale aveva chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione per essere manlevato – condannandolo al pagamento della somma di Euro 200.000,00 a favore della minore e di Euro 20.000,00 a favore di ciascun genitore.”
Nel grado successivo veniva rivista la somma del risarcimento in considerazione della percentuale di invalidità permanente e dell’età, delle tabelle di Milano e dell’incremento a titolo di personalizzazione, dovesse essere di Euro 40.717,00; escludeva, tuttavia, l’obbligo di restituire le somme percepite in eccesso, tenuto conto della particolare delicatezza della vicenda e della effettiva grande instabilità emotiva che la bimba ebbe nei mesi successivi all’incidente oltre che della mancata precisazione in ordine al se ed al quando la somma era stata versata. La liquidazione del danno morale ai genitori veniva confermata.
La Cassazione conferma questo ultimo pronunciamento
Provato il nesso tra l’abbandono sul bus e la reazione psicosociologica va risarcito il danno “L’asserito errore della Corte sarebbe comunque relativo a quella parte della motivazione con cui è stato ritenuto provato il nesso di causa tra l’abbandono e le reazioni psicologiche della bambina, ma non riguarderebbe la statuizione relativa alla determinazione dell’entità dell’invalidità permanente. Peraltro, il giudice a quo non ha mai dimostrato di ritenere che la bambina fosse stata sottoposta a cure solo fino al (OMISSIS), ma ha preso in esame la cartella clinica dell'(OMISSIS), ove la minore fu seguita fino al (OMISSIS), ai fini, appunto di corroborare la prova del nesso causale e superare le incertezze probatorie relative all’an debeatur, tant’è che ha riportato che il referto ospedaliero evidenziava l’insorgenza di un disturbo post traumatico da stress che “ha richiesto molta cura” e il “sostegno presso il Centro di psichiatria per l’infanzia e l’adolescenza di (OMISSIS) (…) sia per la bambina che per i genitori” Dovendosi escludere che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto dell’effettiva durata della terapia psicologica, ciò che il ricorrente pretende è, dunque, una inammissibile rivalutazione della documentazione medica che conduca ad un diverso esito”.
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