Il ministero risarcisce per gli abusi sessuali a scuola

L’affidamento di minori per fini di istruzione é un terreno particolarmente insidioso per gli abusi
scuola

“Lesituazioni di affidamento di minori per fini di istruzione sono un terreno particolarmente insidioso per gli abusi sessuali“. Le molestie sessuali a scuola non possono quindi essere considerate, in base alle statistiche e alle norme nazionali e sovranazionali, un evento imprevedibile. Il ministero dell’Istruzione deve dunque risarcire, in solido con il diretto responsabile, il danno morale, biologico e da lesione dei diritti costituzionali, come è quello allo studio.

La sentenza

La Cassazione accoglie il ricorso dei familiari dei minori che avevano subìto degli abusi nell’orario scolastico e durante una gita da parte del loro insegnante e respinge quello del ministero contro la quantificazione del danno, dal quale era stata detratta la provvisionale. La Suprema corte ricorda, infatti il dovere di “risarcire per le condotte delittuose del docente che, seppure opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dalla scuola, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un’anomalia imprevedibile tale da esentare la Pubblica amministrazione”.

I giudici sottolineano l’esistenza del “nesso di occasionalità necessaria” tra le azioni criminose del pubblico dipendente e il suo ruolo di insegnante, posto che proprio in ambito scolastico e persino durante le lezioni, erano stati messi in atto gli abusi sessuali. Per la Cassazione azioni che l’istituto aveva l’obbligo di prevenire o almeno di reprimere, vista la frequenza (dal 2003 al 2006).

Cosa dice la legge sugli abusi a scuola

A dimostrare il rischio di abusi da parte delle persone ai quali i minori sono affidati ci sono le disposizioni del Codice penale che interviene con specifiche aggravanti. Emblematico è l’articolo 609-quater del Codice penale, che individua un trattamento ad hoc in caso di rapporto di fiducia o di autorità, instaurato col minore per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

In ambito sovranazionale, sottolinea la Cassazione, esplicativo il rapporto “Explanatory report” del testo della “Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali”. Significativa è la “Convenzione di Lanzarote“, firmata il 25 ottobre 2007 e ratificata dall’Italia con la legge n. 172/2012. Una norma che impone agli Stati aderenti la previsione di una sanzione penale per la partecipazione “ad attività sessuali con un minore, abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore”. E individua chiaramente il contesto scolastico come ambiente nel quale il rapporto di fiducia merita una particolare attenzione e una correlata maggiore protezione dei minori.

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