Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato il Decreto Ministeriale n. 1010 del 6 agosto 2026, firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, che definisce i criteri di riparto e attribuisce a ciascuna università statale il budget di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2026.
Il contingente di spesa, denominato contingente assunzionale, ha una validità massima di tre anni. Le facoltà assunzionali complessive del sistema universitario statale sono state calcolate sulla base delle cessazioni dal servizio registrate nel corso dell’anno 2025.
I fondi organico degli atenei
Per calcolare il budget assunzionale di ciascun ateneo si utilizza una specifica unità di misura: il punto organico (PO). Questa unità rappresenta il costo medio nazionale di un professore di prima fascia. Sulla base delle rilevazioni ministeriali relative all’anno 2025, il valore economico di un punto organico è pari a 118.038,99 euro.
Questo valore viene utilizzato per calcolare sia i risparmi derivanti dai pensionamenti del personale sia i costi delle nuove assunzioni e delle promozioni interne. Il sistema delle università statali può procedere a nuove assunzioni entro un limite complessivo pari a:
- il 75 per cento della spesa relativa al personale ricercatore cessato nel 2025;
- il 100 per cento della spesa relativa al restante personale complessivamente cessato nel medesimo anno.
A livello nazionale, le cessazioni dal servizio registrate nel 2025 ammontano complessivamente a 1.744,69 punti organico. Il decreto ne assegna per le nuove assunzioni del 2026 un totale di 1.703,32 punti organico, garantendo una copertura media del turnover pari al 98 per cento su base nazionale.
Il riparto degli atenei
La distribuzione dei punti organico non avviene in modo uniforme, ma segue criteri di sostenibilità economico-finanziaria legati al bilancio di ciascun ateneo al 31 dicembre 2025. Le università statali sono suddivise in due categorie principali per determinare la loro capacità di assunzione.
La Categoria A comprende gli atenei che presentano un indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento delle entrate, oppure un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria inferiore a 1. Per queste università il contingente assunzionale è fortemente limitato e non può superare il 50 per cento della spesa delle cessazioni registrate nel 2025.
La Categoria B include invece gli atenei con indicatori entro i limiti di legge. A queste università viene attribuito:
- un contingente di base pari al 50 per cento delle proprie cessazioni del 2025;
- un contingente aggiuntivo calcolato in proporzione al 20 per cento del margine finanziario
L’Università degli Studi di Trento è esclusa dall’applicazione del decreto poiché i suoi vincoli assunzionali sono stabiliti direttamente con la Provincia autonoma di Trento. Inoltre, gli atenei con spese di personale superiori all’80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria non possono effettuare assunzioni per dodici mesi.
Sanzioni per chi non assume dall’estero
Il decreto ministeriale prevede anche un meccanismo sanzionatorio per gli atenei che non rispettano le regole sulla mobilità e sul reclutamento esterno. L’articolo 18, comma 4, della Legge 240/2010 impone alle università di vincolare almeno un quinto dei posti di professore di ruolo a soggetti esterni che non abbiano prestato servizio nell’ateneo nell’ultimo triennio.
Le università che nel triennio 2021-2023 hanno violato questa norma subiscono una penalizzazione proporzionale alla distanza dal parametro richiesto. La sanzione può comportare un taglio fino al 10 per cento dei punti organico calcolati. I punti organico sottratti a titolo di penalizzazione vengono successivamente redistribuiti tra gli atenei della Categoria B.
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