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Decreto sicurezza, cosa cambia per i giovani: manifestazioni, minori e sanzioni ai genitori

Mirko Bellaria by Mirko Bellaria
23 Ottobre 2026
in News
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Giovani con zaini e cartelli ripresi di spalle durante un corteo pacifico, immagine illustrativa.

Il decreto introduce nuove disposizioni sulle manifestazioni e sulla giustizia minorile. Immagine illustrativa generata con intelligenza artificiale.

Il decreto sicurezza 2026 è in vigore dal 23 ottobre. Il provvedimento interviene sulle manifestazioni pubbliche, sulla giustizia minorile e sulle responsabilità dei genitori. Per studenti e famiglie, il punto è capire quali comportamenti vengono colpiti e a quali condizioni possono scattare sanzioni e misure di prevenzione.

Il decreto-legge numero 190, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre, arriva mentre le mobilitazioni studentesche riportano nelle piazze le richieste delle nuove generazioni. La lettura delle norme richiede però una distinzione precisa tra l’esercizio del diritto di manifestare e le condotte illecite.

Manifestazioni: quando scatta il nuovo reato

Il nuovo articolo 420-bis del codice penale riguarda la violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Prevede da due a cinque anni di reclusione e una multa da 10mila a 20mila euro.

Occorrono condizioni specifiche: partecipazione a un gruppo organizzato, anche occasionalmente, di almeno cinque persone; utilizzo illegittimo o lancio degli oggetti indicati dalla norma, come bastoni, petardi o strumenti con gas urticanti; concreto pericolo per le persone e danni alle cose.

La sola presenza in un corteo non integra quindi questa fattispecie. Per chi organizza o promuove il gruppo oppure incita alle condotte descritte, anche online, la pena prevista sale a quattro-dodici anni.

Minorenni: cambia la valutazione dell’imputabilità

Per i ragazzi tra i 14 e i 17 anni, il decreto introduce la presunzione della capacità di intendere e di volere, superabile con prova contraria. La soglia minima dell’imputabilità resta a 14 anni.

L’imputabilità riguarda la possibilità di rispondere penalmente delle proprie azioni. Va distinta dall’accertamento della colpevolezza: resta il principio costituzionale secondo cui l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

Il provvedimento modifica anche il processo minorile: pubblico ministero e giudice possono acquisire elementi per valutare l’imputabilità secondo la nuova disciplina.

Sanzioni ai genitori: importi e condizioni

L’articolo 5 prevede una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro per chi esercita la responsabilità genitoriale quando il minore, anche non imputabile, partecipa a determinati fatti di reato. Tra questi rientrano le nuove fattispecie di violenza organizzata nelle manifestazioni e danneggiamento commesso da un gruppo organizzato.

Se il minore ripete la condotta, la sanzione sale a 1.000-2.000 euro. In entrambi i casi è prevista un’esclusione: il genitore può provare di non aver potuto impedire il fatto.

Non si tratta, dunque, di una sanzione per le famiglie dei ragazzi che partecipano a una protesta. Servono le condizioni individuate dalla norma.

Nei casi previsti, il prefetto può inoltre ordinare il risarcimento dei danni arrecati a beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali. Contro questa ingiunzione è possibile presentare opposizione al tribunale entro quaranta giorni dalla notifica.

Il divieto di radunarsi può riguardare anche gli under 18

Un’altra disposizione consente al questore di imporre, attraverso un avviso orale, il divieto di radunarsi con determinate persone in luoghi specificamente individuati.

La misura riguarda comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti tenuti da cinque o più persone. Per applicarla al singolo destinatario occorrono anche precedenti provvedimenti o condanne, comprese quelle non definitive, nelle categorie e nel periodo di cinque anni indicati dal decreto.

Il divieto può durare al massimo un anno e deve prevedere modalità compatibili con salute, famiglia, lavoro e studio. Può essere disposto anche nei confronti di minorenni che abbiano compiuto 14 anni, secondo la procedura prevista.

Il decreto amplia inoltre i casi di accompagnamento e trattenimento presso gli uffici di polizia durante specifiche operazioni preventive. Richiede circostanze concrete ed elementi di fatto dai quali ricavare un fondato motivo di ritenere che una persona possa tenere condotte pericolose per la sicurezza.

Il diritto di manifestare e il passaggio in Parlamento

Resta il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, tutelato dall’articolo 17 della Costituzione. Per le riunioni in luogo pubblico è previsto il preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

Il decreto è già efficace, ma deve affrontare la conversione parlamentare. Le Camere possono modificarlo e devono convertirlo in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, altrimenti perde efficacia fin dall’inizio. Il prossimo passaggio da seguire sarà quindi il testo discusso e approvato dal Parlamento.

Mirko Bellaria

Mirko Bellaria

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