Con il decreto Caivano, in vigore dal 2023, prima di sanzionare chi non manda il figlio a scuola servono due ammonimenti: uno dell’amministrazione scolastica e uno del sindaco. In assenza di entrambi o anche di uno solo dei due la condotta non ha rilevanza penale e, pertanto, va assolto, in assenza di continuità normativa tra vecchia e nuova fattispecie penale, il genitore colpevole di non avere vigilato sulle ripetute assenze anche nella fase antecedente la riforma.
Il parere della Cassazione sull’anullamento
Lo afferma ora la Cassazione con la sentenza 30777 della Terza sezione penale depositata il 15 settembre. La pronuncia ha annullato, accogliendo il ricorso della difesa, la condanna emessa dal giudice di pace nei confronti di una coppia per fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore del decreto legge 123 del 2023. La Corte sottolinea come “nessun dubbio può porsi sull’effetto abrogativo, riconducibile all’intervento legislativo del 2023, per ciò che riguarda le condotte consistite nel non avere impedito l’ingiustificata assenza, per un periodo tale da costituire elusione dell’obbligo scolastico, del minore dalla scuola in cui era stato iscritto (ovvero nel non avere altrimenti provveduto alla sua istruzione elementare)”.
Il doppio ammonimento
Centrale nelle conclusioni della Cassazione è un elemento ora presente nel nuovo articolo 570 ter del Codice penale, in precedenza assente nella vecchia ipotesi contravvenzionale. Dove il riferimento è alla necessità del doppio ammonimento nei confronti del responsabile dell’istruzione del minore. Quest’ultimo infatti, secondo la riforma, deve essere avvertito dal dirigente scolastico nel caso di almeno 15 giorni di assenza ingiustificati nell’arco di un trimestre. Se poi l’alunno non riprende a frequentare allora a essere chiamato in causa è il sindaco. Alla Corte “appare dunque evidente che la condotta inerte tenuta dal responsabile dell’istruzione del minore (non più solo elementare, ma comprensiva dell’intero “obbligo scolastico”) assume rilevanza penale solo laddove il duplice avvertimento sia risultato infruttuoso”.
Se il doppio ammonimento ora è indispensabile per punire fino a un anno di reclusione il responsabile dell’istruzione, prima del 2023 la sanzione era solo a titolo di contravvenzione con ammenda fino a 30 euro. Fattispecie quindi radicalmente diverse, tanto da imporre l’assoluzione perchè il fatto non sussiste per le vecchie condotte.
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