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Chat, foto e registro elettronico: il galateo del Garante sulla privacy a scuola

Marco Vesperini by Marco Vesperini
9 Dicembre 2025
in News
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Al via le domande per l’assegnazione provvisoria di docenti e personale ATA

È online la versione aggiornata del vademecum “La scuola a prova di privacy” che sostiuisce il precedente del 2023 e affronta le tematiche connesse al trattamento dei dati personali nelle istituzioni scolastiche, anche alla luce dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale. Con il parere del Garante, infatti il ministero dell’Istruzione ha pubblicato le prime linee guida per un uso sicuro dell’IA nelle scuole. Le indicazioni vietano pratiche invasive come il riconoscimento delle emozioni e raccomandano di usare dati personali solo se indispensabili, preferendo dati sintetici.


E’ il preside ad essere responsabile del trattamento dei dati personali del personale e degli studenti: può richiedere alle famiglie i dati degli studenti utili alle finalità educative e organizzative: in particolare le scuole possono trattare i dati sulle origini razziali ed etniche per favore l’integrazione degli alunni stranieri; possono usare dati che rivelino le convinzioni religiose per garantire la libertà di culto e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. I dati relativi alla salute possono essere trattati soltanto per l’adozione di misure di sostegno per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali, per la partecipazione alle attività sportive, i viaggi di istruzione; le allergie alimentari. I dati relativi a condanne o informazioni penali possono essere usati soltanto per garantire a particolari categorie di studenti il diritto allo studio. Al contrario la scuola non può diffondere se non in casi tassativi le informazioni relative alle convinzioni religiose o all’adesione a sindacati del personale scolastico.

Temi in classe

“Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare”, scrive il garante. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati – è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Nelle varie iniziative didattiche, considerata la particolare interazione che caratterizza la relazione e il dialogo educativo tra docente e alunni occorre sempre tenere in considerazione l’interesse primario del minore e le eventuali conseguenze, anche sul piano relazionale, che potrebbero derivare dalla conoscibilità/circolazione di informazioni personali o vicende familiari dell’alunno all’interno della classe o della comunità scolastica.

I voti

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell’esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal ministero. Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, nell’area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento. I voti riportati nelle singole discipline dall’alunno, invece, sono riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia. Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita l’affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ogni caso, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
In ogni caso, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini, in quanto costituisce, infatti, una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all’attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati, visto che rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un’ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti.

Uso dello smartphone, cyberbullismo, disabilità

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per errore, dati relativi alla salute. Non è consentito, ad es., pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità. “Prevenire atti di bullismo e cyberbullismo è estremamente importante prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e fastidiosi su un social network, su Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, o su siti che garantiscono comunicazioni anonime. Se si è vittime di commenti odiosi, di cyberbullismo, di sexting, di revenge porn o di altre ingerenze nella propria vita privata, occorre avvisare subito i compagni, i professori, le famiglie”, si legge nel documento del Garante. Che fare? Si può chiedere al gestore del social network di intervenire contro eventuali abusi o di cancellare testi e immagini inappropriate. In caso di violazioni, è bene segnalare immediatamente il problema all’istituzione scolastica, al Garante della privacy e alle altre autorità. Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, o di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea.

Chat di classe, immagini e recite

La creazione, da parte di alunni, genitori o rappresentanti di classe, di chat di cui fanno parte i genitori degli studenti e l’utilizzo di tali strumenti come canali di comunicazione di notizie riguardanti i diversi aspetti della vita scolastica, non risulta riconducibile alle attività istituzionali o didattiche poste in essere dall’Istituto scolastico e segue le regole generali della tutela della privacy, dovendo i componenti della chat evitare di divulgare notizie, foto e video senza l’esplicito consenso degli interessati. Postare foto e video di diversi momenti della vita dei minori, magari accompagnati da informazioni tra cui l’indicazione del nome o dell’età o il luogo in cui è stato ripreso, contribuisce a definire l’immagine e la reputazione online.

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In tali casi la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video.

Servizio mensa e telecamere

Non si può pubblicare sul sito della scuola, o inserire in bacheca, il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa; né può essere diffuso l’elenco degli studenti, appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli, che usufruiscono gratuitamente di tale servizio. È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l’edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate e, se sono all’interno dell’edificio, vanno attivate solo al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche. La presenza di telecamere deve sempre essere adeguatamente segnalata da appositi cartelli.

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