Il Consiglio dei Ministri ha approvato in definitiva lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che modifica il regolamento sulla struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). L’aggiornamento risponde all’evoluzione del sistema universitario e della ricerca intervenuta negli ultimi quindici anni. Il Regolamento risale, infatti, al 2010 e si è reso necessario aggiornarlo in coerenza con i provvedimenti legislativi intervenuti dopo la legge istitutiva dell’ANVUR del 2006. Gli obiettivi principali del provvedimento sono: rafforzare il sistema nazionale dell’istruzione superiore e della ricerca, adeguare l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia in coerenza con gli standard europei (ESG), rafforzare l’indipendenza tecnico-valutativa, la trasparenza e razionalizzare l’assetto organizzativo.
Contenuti essenziali della riforma:
Principi e attribuzioni generali (art. 2)
• La programmazione annuale viene ridefinita in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, nel rispetto del quadro normativo vigente, ispirandosi a principi di semplificazione e in conformità coi poteri di vigilanza già presenti nel Regolamento precedente.
• Possibilità per ANVUR di svolgere attività valutative su richiesta, anche di istituzioni estere, a carico dei richiedenti.
Funzioni istituzionali (art. 3)
• Ampliamento dei temi oggetto di attività valutativa con inclusione della valorizzazione della conoscenza e della terza missione.
• Distinzione chiara tra accreditamento iniziale (requisiti di docenza e infrastrutture) e periodico (esteso a dottorati, master e scuole di specializzazione). In particolare, l’accreditamento iniziale introduce procedure più snelle rispetto al modello attuale.
• Previsione della possibilità anche da parte del MUR di richiedere l’avvio delle valutazioni nelle seguenti materie di rilievo nazionale:
- definizione dei requisiti per l’istituzione, la modifica o la soppressione di università, sedi e corsi di studio;
- valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento della didattica, della ricerca e dell’innovazione.
• Ampliamento delle funzioni dell’Agenzia con il supporto alla creazione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche e la definizione dei requisiti per l’individuazione degli esperti idonei alla presidenza dei Nuclei di valutazione delle università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca.
Finanziamento (art. 4)
• Viene confermata la funzione dei risultati della valutazione come parametro per la distribuzione dei finanziamenti statali.
• Si precisa che l’attribuzione di risorse ulteriori viene valutata dal Ministero sulla base di performance di eccellenza.
Trasparenza (art. 5)
• Introduzione dell’obbligo di pubblicazione dei risultati delle valutazioni e cooperazione strutturata con il Ministero per l’evoluzione dei sistemi informativi.
Organi e governance (artt. 6-11)
Revisione dell’assetto organizzativo che prevede:
• Presidente con mandato quadriennale non rinnovabile nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nell’ambito di una terna predisposta da un comitato di selezione costituito con decreto del Ministro. Al Presidente spettano rappresentanza legale, coordinamento delle attività del Consiglio direttivo e sovrintendenza all’unitarietà delle strategie.
• Consiglio direttivo composto da Presidente e da quattro componenti (fino ad oggi erano sette), nominati con le medesime modalità nell’ambito di quattro terne elaborate da un comitato di selezione di alto profilo scientifico che include, tra gli altri, designati dell’Accademia dei Lincei e dell’European Research Council (in recepimento dei pareri parlamentari). Il mandato ha durata quadriennale, rinnovabile una sola volta. È garantita la rappresentanza di ciascuna delle aree delle scienze della vita, delle scienze fisiche e ingegneristiche e delle scienze umanistiche e sociali, in conformità con la ripartizione del Consiglio Universitario Nazionale. Inoltre, viene introdotto per la prima volta un rappresentante delle Accademie e dei Conservatori, ora esplicitamente inclusi tra i soggetti oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR.
• Collegio dei revisori rideterminato in tre membri effettivi, designati rispettivamente da MUR, MEF e Corte dei conti, con presidenza al magistrato designato da quest’ultima.
• Comitato consultivo riorganizzato in forma più snella e articolato in nove membri rappresentativi delle componenti del sistema universitario, della ricerca, dell’AFAM, degli studenti e delle parti sociali, con semplificazione delle procedure di nomina.
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