Via libera dal Consiglio dei ministri all’accordo che completa il contratto nazionale per il nuovo profilo professionale del tecnologo a tempo indeterminato nelle università, definendone regole e trattamento economico. “Il provvedimento – spiega il governo in una nota – dà piena attuazione alla figura del tecnologo a tempo indeterminato introdotta dal decreto-legge 36 del 2022, e ne definisce la disciplina del rapporto di lavoro e il trattamento economico”.
“La figura del tecnologo a tempo indeterminato rafforza la capacità degli atenei di integrare ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Inoltre valorizza professionalità che svolgono un ruolo essenziale nel trasformare i risultati della ricerca in applicazioni, servizi e opportunità per il sistema produttivo e la società”, commenta il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.
La novità
Tale profilo professionale rappresenta una novità nel panorama universitario e si pone come figura di raccordo tra università e ricerca. I suoi compiti riguardano il supporto e il coordinamento delle attività scientifiche, la promozione del processo di trasferimento tecnologico, la progettazione e la gestione delle infrastrutture tecnologiche, nonché la tutela della proprietà industriale. L’accordo contrattuale prevede un orario di lavoro flessibile connesso agli obiettivi scientifici, la possibilità di svolgere attività di docenza e divulgazione entro un limite massimo di ore, una struttura retributiva e un percorso di crescita professionale fondati sull’anzianità di servizio e sulla valutazione delle performance. È inoltre prevista una clausola di salvaguardia per chi è già in servizio con analoghe funzioni.
Le norme sul Dl Pnrr approvate dal cdm
Meno vincoli di bilancio per l’assunzione di giovani ricercatori nelle università. La norma prevede l’esclusione dal calcolo del limite massimo di spesa per il personale (che non può superare l’80% delle entrate) di alcune figure contrattuali, tra cui i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e i ricercatori a tempo determinato di tipo A. La misura tiene conto del fatto che una quota significativa delle assunzioni di giovani ricercatori è stata realizzata grazie a finanziamenti PNRR, che non gravano sui bilanci ordinari degli atenei. In questo modo si evita che risorse straordinarie pensate per rafforzare la ricerca finiscano per ridurre, di fatto, la capacità delle università di assumere.
La norma consente agli enti regionali per il diritto allo studio di accedere direttamente ad alcuni dati del MUR per velocizzare l’erogazione di borse e benefici agli studenti, anche nei casi di mobilità legati ai corsi di area medica. La disposizione autorizza, infatti, gli organismi regionali per il diritto allo studio ad accedere, esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ad alcune informazioni già detenute dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
La misura nasce dall’esigenza di ridurre i tempi e gli adempimenti burocratici che oggi gravano sugli studenti e sulle amministrazioni. Allo stesso tempo, permette di rafforzare l’efficacia delle verifiche sui requisiti di merito ed economici, contribuendo a prevenire frodi e illeciti e quindi un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche. La norma assume una particolare rilevanza nel contesto della recente riforme dell’accesso ai corsi universitari di area medica, che comportano una maggiore mobilità degli studenti tra Regioni. La possibilità di accedere rapidamente ai dati necessari consente, infatti, di garantire continuità nell’erogazione dei benefici, anche in caso di trasferimenti interregionali.
Housing universitario
Arrivano regole più semplici su contributi e autorizzazioni per sbloccare e accelerare la realizzazione di nuovi studentati. La norma introduce modifiche alla legge n. 338 del 2000 per semplificare gli interventi di housing universitario, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione dei nuovi posti letto previsti dal PNRR. Il primo ambito di intervento riguarda il contributo di gestione riconosciuto ai soggetti che realizzano e mettono a disposizione le residenze universitarie.
La norma consente che il contributo possa essere erogato non solo ex ante ma anche ex post, superando così l’obbligo, legato alla prima modalità, di ricorrere a fideiussioni bancarie o assicurative. In questo modo si riducono i rischi finanziari per i gestori e si rende più attrattivo l’investimento in nuovi studentati.
Una seconda modifica riguarda la semplificazione delle procedure urbanistiche. Per gli interventi localizzati in aree già urbanizzate non è più necessaria la preventiva approvazione di piani attuativi, consentendo di procedere direttamente con il permesso di costruire convenzionato. L’obiettivo è ridurre i tempi autorizzativi, accelerare l’avvio dei cantieri e rendere più rapido l’effettivo aumento dei posti letto disponibili per gli studenti.
Prorogato fino al 2029 il Commissario per gli alloggi universitari per vigilare su gestione e prezzi calmierati anche dopo il PNRR. La norma proroga l’incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari fino al 31 dicembre 2029, al fine di garantire continuità all’attività di controllo e verifica anche oltre la scadenza formale del PNRR. Il raggiungimento degli obiettivi europei, infatti, non si esaurisce con la sola realizzazione delle residenze, ma richiede un monitoraggio costante nella fase di gestione delle strutture, in particolare sul rispetto dell’obbligo di applicare prezzi calmierati per un periodo di 12 anni, con tariffe agevolate destinate agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. La proroga si affianca alla misura prevista in Manovra per favorire il raggiungimento dell’obiettivo dei 60 mila posti letto che ha previsto l’affidamento da parte del MUR a Cassa Depositi e Prestiti della realizzazione di una parte dei progetti attraverso lo Student Housing Fund, destinato alle iniziative più complesse e con tempi di realizzazione superiori all’orizzonte del Piano.
Leggi anche altre notizie su CorriereUniv





