In commissione Bilancio alla Camera sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti di Lega e Forza Italia con cui si proponeva di modificare la durata del mandato dei rettori delle Università che, attualmente, è “un unico mandato” della durata di sei anni e “non rinnovabile”. In particolare, le proposte normative puntavano a ridurre a 5 anni la durata della carica dei rettori, introducendo però la “rinnovabilità” del mandato per una durata complessiva, anche non continuativa, non superiore a 10 anni. Gli emendamenti, inoltre, subordinavano il rinnovo del mandato “a nuova elezione da parte dell’elettorato accademico”. In ogni caso, entro le 18 di oggi sarà possibile presentare ricorso in commissione.
La proposta cassata
La soluzione proposta è la medesima e consiste nel ridurre da sei anni a cinque anni la permanenza in sella dei rettori, rendendola però rinnovabile per un altro quinquennio. Il rinnovo verrebbe subordinato – come si legge in entrambe le proposte di modifica – a “una nuova elezione da parte dell’elettorato accademico”.
Completano il restyling, da un lato, la previsione che i mandati rettorali abbiano una durata massima di dieci anni, anche non continuativi, e, dall’altro, la specifica che le elezioni per la carica di rettore siano indette almeno 120 giorni prima della scadenza naturale del mandato e si concludano quando ne mancano al massimo 45. I due emendamenti proponevano inoltre lo stesso regime transitorio per i rettori attualmente guida dei propri atenei. Più nel dettaglio, i rettori in scadenza nel 2026 possono restare al loro posto per il tempo strettamente necessario ad adeguare lo statuto dell’ateneo alle novità e a far svolgere le procedure elettorali (che andrebbero necessariamente avviate entro il 1° settembre 2026 in modo da arrivare all’insediamento dei nuovi rettori, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2026, ndr). Fatta la premessa che la permanenza in carica non equivale al rinnovo del mandato né è computata ai fini del nuovo limite massimo decennale, le proposte di modifica al decreto Pnrr distinguono i mandati rettorali già completati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Dl da quelli ancora in carica. Per i primi è previsto che possano svolgere un ulteriore mandato quinquennale; per i secondi è invece consentito che ne abbiano un secondo di durata quadriennale.
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