La tutela assicurativa garantita agli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro dall’articolo 18 del decreto Lavoro (Dl 48/2023) si applica non soltanto per gli infortuni in itinere loro occorsi durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola e il luogo in cui svolgono l’esperienza lavorativa ma anche per quelli accaduti nel tragitto di andata e ritorno dalla loro abitazione o altro domicilio al luogo dove si svolge l’esperienza lavorativa.
Cosa prevede la circolare
Lo ha chiarito l’Inail nella circolare 1/2026, pubblicata venerdì 9 gennaio, in cui ha ripreso quanto previsto dall’articolo 7 del decreto Sicurezza (Dl 159/2025), come convertito dalla legge 19/2025: una norma di interpretazione autentica che avrà come conseguenza il riesame da parte delle strutture territoriali dell’Istituto delle richieste di copertura assicurativa in precedenza respinte, compresi i casi con opposizione definita negativamente secondo quanto previsto dall’articolo 104 del Dpr 1124/1965. Sotto la lente, con termine di prescrizione triennale, finiranno quindi le richieste effettuate dall’anno scolastico 2023/2024, in cui la tutela assicurativa era stata avviata in via sperimentale.
La circolare fa anche il punto sulla disciplina assicurativa complessiva per studenti, docenti e personale scolastico resa strutturale a partire dall’anno scolastico e accademico 2025/2026 dal Dl 90/2025.
La copertura assicurativa
Per quanto concerne il personale scolastico, docente e tecnico-amministrativo, ma anche per gli esperti esterni, gli assistenti, i ricercatori, gli assegnisti e gli istruttori nel documento si ricorda che la copertura comprende tutte le attività di insegnamento con tutela per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere e con il solo limite del rischio elettivo. L’assicurazione, pertanto, opera per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività interne ed esterne senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.
La tutela assicurativa Inail per gli alunni e gli studenti dalla scuola dell’infanzia all’Università, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, opera a sua volta per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e include tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi.
Cosa cambia
Sul fronte delle prestazioni Inail ricorda che per gli alunni e gli studenti non è prevista l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, dal momento che ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori. Vengono, invece, erogate le prestazioni sanitarie durante il periodo dell’inabilità temporanea, anche dopo la guarigione clinica, se sono necessarie al recupero della loro integrità psico-fisica.
Tanto per il corpo insegnante e amministrativo, quanto per gli studenti la copertura assicurativa prevista è quella della gestione per conto dello Stato, da cui restano però esclusi i collaboratori coordinati e continuativi e gli allievi degli Its, assicurati con premio di assicurazione ordinario. Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli alunni e studenti è attuata, infine, mediante il pagamento di un premio speciale unitario annuale.
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