Titoli valutabili graduatorie ATA terza fascia

Facciamo chiarezza sulla valutazione dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e su quanti punti valgono in vista del nuovo concorso ATA terza fascia 2021.

GRADUATORIE ATA TERZA FASCIA VALUTAZIONE TITOLI

La procedura concorsuale per l’inserimento e l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA è un concorso per soli titoli, che non prevede prove d’esame. Dunque la valutazione dei candidati viene effettuata esclusivamente in base a ciascun titolo posseduto da ogni candidato, tra quelli valutabili per la graduatoria di riferimento. Chi ha più titoli ottiene un punteggio più alto e quindi una migliore posizione in graduatoria. 

Le graduatorie ATA di terza fascia vengono aggiornate su base triennale, quindi ogni 3 anni esce un nuovo bando per costituire gli elenchi in base ai quali sono poi assegnate le supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. Ogni nuovo bando ATA terza fascia riporta nell’Allegato A, le tabelle valutazione titoli graduatorie ATA. Qui sono indicati in dettaglio tutti i titoli che si possono valutare per ciascun profilo professionale ai fini della costituzione delle graduatorie per il successivo triennio scolastico, con il relativo punteggio. Esistono 2 tipologie di titoli valutabili:

TITOLI CULTURALI GRADUATORIE ATA TERZA FASCIA

Ecco quali sono i titoli di cultura valutabili e quanti punti valgono per ciascun profilo professionale del personale ATA:

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, CUOCO, INFERMIERE

PROFILO GUARDAROBIERE, ADDETTO AZIENDE AGRARIE

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO

TITOLI DI SERVIZIO GRADUATORIE ATA TERZA FASCIA

Ecco quali sono i titoli di cultura di servizio e quanti punti valgono per ciascun profilo professionale del personale ATA:

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

PROFILO ASSISTENTE TECNICO, CUOCO, INFERMIERE

PROFILO GUARDAROBIERE

PROFILO ADDETTO AZIENDE AGRARIE, COLLABORATORE SCOLASTICO

CALCOLO PUNTEGGIO

Come si calcola il punteggio in base alla valutazione titoli per le graduatorie ATA? Ogni titolo culturale o di servizio dà diritto ad un determinato numero di punti. La somma dei punti assegnati a ciascun candidato in base ai titoli che ha presentato forma il punteggio in base al quale si posiziona nella graduatoria ATA di III fascia per il profilo professionale per il quale ha fatto domanda di inserimento o aggiornamento.

Più titoli si possiedono, quindi, più cresce il punteggio e più si sale in graduatoria. All’aggiornamento delle graduatorie permette a chi è già inserito di aumentare i propri punti presentando nuovi titoli valutabili. Per ulteriori informazioni su come aumentare il punteggio in graduatoria personale ATA puoi leggere questo approfondimento di Ticonsiglio.com.

RISPOSTE AI DUBBI PIU’ FREQUENTI RELATIVI AI TITOLI

Quali sono le lauree ammesse?
Si valutano: lauree quadriennali, lauree di l° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali). Sono inoltre valutabili (come titoli di laurea) i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Inoltre è valutabile anche il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1°livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

Sono validi anche titoli di studio conseguiti all’estero?

Sì, sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza. Attenzione, i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro quel termine sia stata presentata istanza di riconoscimento.

Può essere valutato un servizio prestato senza contratto?

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (es. mandato amministrativo, maternità, servizio militare ecc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

Chi ha un diploma di ragioniere e perito commerciale e nel percorso di studi era presente il biennio di dattilografia, quest’ultimo può sostituire l’attestato di dattilografia e permettere di conseguire 1 punto per il profilo di assistente amministrativo?

Sì, infatti la valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.

Se il diploma di ragioniere e perito commerciale è stato utilizzato come titolo di accesso, è possibile chiedere la valutazione come titolo aggiuntivo del corso di dattilografia – stenografia svolto all’interno dello stesso percorso di studi?

No, al candidato che presenta come titolo di accesso il diploma di ragioniere e perito commerciale non può essere attribuito per lo stesso titolo altro punteggio.

Per il calcolo del punteggio per i titoli di servizio è possibile cumulare più rapporti di lavoro svolti nello stesso periodo?

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va richiesto dall’aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

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