Il principio e’ stato stabilito dalla terza sezione del Tar di Catania, presieduta da Calogero Ferlisi i giudici amministrativi hanno accolto un ricorso proposto da un aspirante specializzando contro una clausola introdotta nel bando per l’anno accademico 2010-2011 dell’Ateneo. Cio’ poiche’, secondo l’Avvocatura dello Stato, occorreva includere nelle ipotesi tutte le tipologie di rapporti nei quali scaturisse comunque l’obbligo per l’Ateneo di corrispondere al privato una borsa di studio o un contributo economico diversamente denominato.
Il Tar con la sentenza ha stabilito che la disposizione normativa posta a sostegno del bando impugnato si riferisce esclusivamente alla chiamata dei professori e risponde all’esigenza di impedire la possibilita’ di chiamata diretta per quei professori di prima e seconda fascia che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale, legati da rapporti di parentela o di affinita’ con professori appartenenti al dipartimento.
L’Ateneo catanese ha dichiarato di “accettare l’esito del pronunciamento del Tar, che getta luce – con riferimento alle scuole di specializzazione della facolta’ di Medicina e Chirurgia – nell’interpretazione di una norma che aveva visto incerta anche l’Avvocatura dello Stato, e la cui applicazione sembra tuttavia essere mantenuta per i dottorati di ricerca”.
AGI