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Educazione sessuale a scuola, cosa prevede il ddl Valditara sul consenso informato

Marco Vesperini by Marco Vesperini
13 Novembre 2025
in Scuola
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Calendario scolastico 2025/2026, quando inizia la scuola a settembre: le date regione per regione

Qualsiasi attività scolastica che riguardi temi legati alla sessualità, alle scuole medie e superiori (secondarie di primo e di secondo grado), richiede il consenso scritto e preventivo dei genitori degli studenti che dovrebbero prendervi parte, a meno che non sia già prevista dalle indicazioni nazionali sui programmi scolastici.  È questo il fulcro del disegno di legge “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”, presentato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ormai lo scorso maggio e approdato alla Camera in questi giorni. L’obbligo del consenso vale sia per le attività curriculari che per quelle extracurriculari. Sempre “fermo restando quanto previsto dalle indicazioni nazionali”, le ulteriori attività che toccano i temi della sessualità sono sempre escluse per la scuola dell’infanzia e per la scuola elementare. Ecco cosa prevede nel dettaglio il testo di legge.

L’articolo 1 del disegno di legge, al comma 1, stabilisce il principio del consenso informato. Il via libera dei genitori va acquisito “previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime”. Insomma: alle famiglie bisogna fornire tutto il necessario per comprendere quali temi saranno affrontati. A tal fine, prosegue la norma, le istituzioni scolastiche devono adeguare il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del regolamento sullo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Obbligo di consenso esteso anche alle attività extracurriculari

Il comma 2 va a estendere l’obbligo di consenso scritto, preventivo e informato anche per le “attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa (c.d. PTOF) che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità”. Resta dunque sempre valido l’obbligo di fornire la documentazione per poter scegliere. Si precisa inoltre che il consenso deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. 

E ancora, il consenso è necessario anche per le attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa che parlino di sessualità. Si tratta di “progetti strategici che potenziano direttamente il curricolo”. Le attività extracurricolari sono quelle, facoltative, “che le scuole, nell’esercizio della loro autonomia, decidono di offrire in più rispetto ai curricoli nazionali”: sono formalmente  incluse nel PTOF e devono essere coerenti con il progetto educativo della scuola, anche se non contribuiscono direttamente al percorso valutativo dello studente. In prima battuta, il ddl andava a vietare del tutto le attività legate alla sessualità per le scuole secondarie di primo grado, fatto salvo quanto già previsto dai programmi scolastici. Questa disposizione è poi stata cancellata sulla base di un emendamento presentato dalla Lega. 

Richiesta di consenso e coinvolgimento soggetti esterni

Come si legge sulla pagina dedicata al ddl sul sito della Camera dei Deputati, la richiesta di consenso “esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività”. Nella richiesta va anche inclusa la comunicazione dell’eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Come dovrebbero essere scelti i soggetti esterni? Lo spiega l’articolo 2, che la subordina a un’apposita deliberazione del collegio dei docenti e all’approvazione del consiglio di istituto. È il collegio dei docenti a dover definire i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell’intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell’adeguatezza al livello di maturazione e all’età degli studenti.

Tensioni in aula per il ddl Valditara

Quando il ddl Valditara è approdato alla Camera, mercoledì 12 novembre 2025, in Aula è scoppiata la tensione. Tutto è partito dalle dichiarazioni dello stesso ministro dell’Istruzione, che ha risposto alle polemiche dei mesi precedenti arrivate dalle opposizioni. “È stato detto che con il disegno di legge impediremmo di informare i nostri giovani sui rischi delle malattie sessualmente trasmesse. È falso, Sono indignato che abbiate detto che questa legge impedisce la lotta contro i femminicidi, vergognatevi”, ha detto, aizzando i banchi di minoranza. Valditara si è poi detto dispiaciuto “se qualcuno si è sentito offeso”, ma ha ribadito che con il provvedimento “non si indebolisce la lotta contro i femminicidi”, punto sul quale maggioranza e opposizione dovrebbero sempre essere concordi. In varie occasioni, il ministro aveva detto che il ddl “riidà alle famiglie il potere di valutare con correttezza determinati percorsi ed evita ogni strumentalizzazione e l’indottrinamento dei bimbi, che non hanno l’età per comprendere ed affrontare tematiche complesse che possono confonderli”. 

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