Decreto Rave, ok definitivo alla Camera con 183 sì. Testo approvato con la “ghigliottina”

La Camera ha approvato il decreto Rave: 183 sì, 116 no, un astenuto. Il via libera definitivo di Montecitorio è arrivato dopo l’ok del presidente Lorenzo Fontana alla “ghigliottina”, passaggio parlamentare che porta un testo di legge direttamente al voto finale, senza dar spazio all’esame ordinario che solitamente lo precede. Il provvedimento, se non convertito, sarebbe scaduto oggi, 30 dicembre. Il testo, oltre alla norma che introduce l’articolo 633-bis del Codice penale contro i rave party , va anche a consentire il reintegro degli operatori sanitari che non si sono sottoposti a vaccini anti Covid-19 e modifica alcune disposizioni sull’ergastolo ostativo. Il decreto era stato approvato in Senato lo scorso 13 dicembre, con 92 sì, 75 no e un astenuto.

Cos’è la “ghigliottina”

Il presidente della Camera Fontana ha deciso di porre il decreto immediatamente in votazione “constatato il numero di interventi e preso atto della impossibilità di un orario condiviso sulla conclusione dell’esame del decreto in scadenza oggi”. Come aveva già annunciato in precedenza, “considerato che tutte le fasi del procedimento si sono svolte e tutti i gruppi hanno pronunciato una dichiarazione di voto mi vedo costretto nell’esercizio delle mie responsabilità a porre immediatamente in votazione il decreto legge al fine di assicurare che la conversione avvenga nei tempi costituzionali”. L’unica altra volta che lo strumento era stato utilizzato era stato nel 2014, quando la presidente della Camera Laura Boldrini aveva applicato la “ghigliottina” al decreto Imu-Bankitalia.

Confermato il reato fino a 6 anni

Il nuovo articolo 633-bis del Codice penale introduce nell’ordinamento una fattispecie di reato che punisce, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da mille a 10mila euro, gli organizzatori e i promotori di episodi di “invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati” con lo scopo di “realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento”. Dal raduno deve però nascere “un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica”, motivato dall’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti “ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello Stato dei luoghi”. Viene inoltre prevista la confisca “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” e “delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”.

Argastolo ostatito

C’è poi il capitolo sull’ergastolo ostativo, la pena alla reclusione perpetua senza possibilità di essere abbreviata o convertita tranne che in alcuni casi limite (come per i collaboratori di giustizia). Il decreto prevede la concessione di benefici ai detenuti che, pur non avendo collaborato con la magistratura, si ritiene che abbiano tenuto in carcere una buona condotta. Esclusi gli ammessi al regime del 41-bis. Molto criticata dalle opposizioni è l’eliminazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione da quelli per cui non sono previsti i benefici penitenziari. Il decreto va invece a limitare l’accesso alla liberazione condizionale per chi è condannato per reati di gravità particolare – tra cui mafia, violenza sessuale, prostituzione e pornografia minorile – e non ha scontato almeno 30 anni in caso di ergastolo e due terzi della pena in altri casi.

Covid

Il testo era andato ad anticipare allo scorso 1° novembre (invece che al 31 dicembre) la scadenza dell’obbligo vaccinale per medici e operatori sanitari non vaccinati contro il coronavirus, permettendo così il loro immediato rientro a lavoro. Fino al 30 giugno 2023 sono poi sospese le multe da 100 euro con cui erano state sanzionate le persone over 50 che non si erano sottoposti a vaccino. Con il decreto si è andati anche a eliminare l’obbligo di essere muniti di Green Pass valido per poter entrare nelle Rsa e nelle strutture socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice e nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere, come visitatori o accompagnatori. Abrogato anche l’obbligo del green pass per gli accompagnatori per stare nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e pronto soccorso, come pure l’obbligo di sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso.

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