Una vittoria accademica annullata, un concorso bloccato e un precedente destinato a far discutere: il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Catania, presidente Pancrazio Maria Savasta, ha deciso che il dottore Roberto Lo Giudice non poteva essere dichiarato vincitore di un posto da ricercatore all’Università di Messina. La sentenza, resa nota dal profilo Instagram “bandiuniversità” come un caso di “familismo accademico”, arriva dopo il ricorso di Luca Fiorillo, secondo in graduatoria, che ha denunciato un conflitto di interessi: Lo Giudice è infatti figlio di un docente che avrebbe mantenuto contatti con il Dipartimento che ha gestito la procedura.
Secondo il Tar, “anche dopo il trasferimento formale ad altro dipartimento, il professore Lo Giudice ha mantenuto incarichi didattici e dirigenziali significativi presso il Dipartimento che effettua la chiamata”, rendendo operante il divieto di partecipazione previsto dall’art. 18 della legge 240/2010.
La sentenza cita testualmente: “Irrilevante è la circostanza che il parente non abbia partecipato direttamente alle deliberazioni relative alla selezione, in quanto rileva l’astratta possibilità di condizionamento della procedura, derivante dalle occasioni di collaborazione ravvicinata tra membri del dipartimento e della commissione valutatrice”.
Il Tar ha quindi annullato il decreto rettorale che dichiarava il vincitore, i verbali di ammissione e valutazione, i documenti del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione nonchè il contratto stipulato tra l’ateneo e il vincitore.
La sentenza del Tar
La corte dispone il riavvio della procedura di selezione a partire dal segmento viziato, tenendo conto della graduatoria in cui il ricorrente risultava secondo. L’Università e Lo Giudice sono stati condannati a pagare le spese di giudizio, mille euro per ciascuna parte, a favore del ricorrente.
La vicenda rappresenta un precedente significativo per l’ateneo messinese, dove i cognomi e i rapporti di parentela si moltiplicano. I giudici ricordano anche come, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Messina (emanato con D.R. n. 1948 del 22 giugno 2023) “Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, con il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”.
Prima di rivolgersi al Tar, il ricorrente aveva chiesto all’Ateneo di annullare la procedura in autotutela, sostenendo che il proprio curriculum era stato sottovalutato, in particolare non gli era stato riconosciuto il dottorato di ricerca. La richiesta non ha ricevuto alcun riscontro e l’accesso agli atti è stato negato. Di conseguenza, il ricorrente si è rivolto al Tar, che gli ha dato parzialmente ragione.
Un caso conferma l’importanza dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento nelle selezioni accademiche, e potrebbe avere riflessi su altre procedure universitarie in Italia.
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