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Alternanza scuola-lavoro, “vietato impiegare gli studenti per attività ad alto rischio”

Marco Vesperini by Marco Vesperini
31 Ottobre 2025
in Scuola
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Alternanza scuola-lavoro, “vietato impiegare gli studenti per attività ad alto rischio”

È servita una norma specifica per vietare l’alternanza scuola-lavoro nelle attività a elevato rischio per la sicurezza. Gli studenti non smetteranno di andare in fabbrica, ma dovranno stare lontani dalle lavorazioni più pericolose. La novità è contenuta nel decreto approvato martedì in consiglio dei ministri dal governo Meloni: da ora in poi, le convenzioni tra scuole e imprese dovranno escludere le mansioni catalogate appunto “con rischio elevato” dal documento di valutazione aziendale. Cosa che, al contrario, era finora concessa – o meglio non era esplicitamente vietata – visto che la legge imponeva solo, in quei casi, un rapporto massimo di cinque studenti per ogni tutor aziendale e 12 ore di formazione. Una regola permissiva che ha verosimilmente favorito gli infortuni degli studenti in tirocinio, circa 2mila all’anno secondo i dati Inail. Alcuni dei quali gravissimi o mortali.

Il decreto sull’alternanza scuola-lavoro

La riunione dell’esecutivo ha licenziato martedì un decreto legge sulla sicurezza sul lavoro. Nel pacchetto sono presenti alcuni articoli sui “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (Pcto), cioè l’ex alternanza scuola-lavoro. “Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro – si legge nel testo – finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante”.

Le norme hanno finora concesso agli studenti di svolgere alternanza in settori rischiosi per loro natura e, soprattutto, non esisteva alcun divieto specifico di assegnarli alle mansioni più pericolose. Ora che le lavorazioni a rischio “elevato” dovranno essere escluse sin dalle convenzioni, è logico pensare che questa norma debba essere quantomeno integrata. Probabilmente, anche con questa novità introdotta dal governo Meloni, gli studenti continueranno a svolgere alternanza in strutture ad alto rischio – un concetto che riguarda il settore dell’impresa e dipende dall’accordo Stato-Regioni – ma sicuramente non potranno essere adibiti a quelle particolari lavorazioni a rischio “elevato”, definizione che deriva dal documento della valutazione dei rischi (dvr) approvato dall’azienda stessa e si riferisce alle singole mansioni. Per fare un esempio: potranno continuare ad andare in una fabbrica del legno, che da codice Ateco è a rischio “alto”, ma non potranno operare su quel preciso macchinario che ha un rischio “elevato” secondo il documento aziendale.

Tra gennaio e agosto 2025, gli studenti infortunati durante l’alternanza sono stati 1.229, in calo dell’11,1% rispetto ai primi otto mesi del 2024. In genere il dato annuale si aggira attorno ai 2mila infortuni. Il decreto approvato dal governo ha esteso l’assicurazione Inail anche agli incidenti stradali avvenuti tra l’abitazione degli studenti e il luogo in cui si svolge l’alternanza, per esempio la sede aziendale. Sono i cosiddetti infortuni “in itinere”, che in Italia sono equiparati agli infortuni sul lavoro.

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