Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) delle scuole statali viola il diritto dell’Unione Europea. Lo stabilisce in una sentenza la Corte di Giustizia dell’Ue. In Italia, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali (personale Ata) viene assunto con contratti a tempo determinato, per coprire temporaneamente posti vacanti. L’assunzione a tempo indeterminato avviene esclusivamente mediante concorsi, la cui organizzazione non segue un calendario preciso e che sono riservati ai dipendenti appartenenti alla categoria che dimostrino di aver maturato almeno due anni di esperienza con questo tipo di contratto, a tempo determinato.
La Commissione Europea ritiene che questo sistema sia incompatibile con il diritto dell’Ue in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro utilizzo e privilegia le procedure di assunzione permanente. Per questo motivo, la Commissione ha presentato alla Corte di Giustizia un ricorso per inadempimento contro l’Italia. La Corte ha accolto il ricorso della Commissione.
Le lacune evidenziate dai giudici europei
I giudici osservano anzitutto che la legge italiana non fissa “alcun limite” alla durata massima, né al numero massimo dei contratti temporanei del personale Ata. In secondo luogo, per quanto riguarda i concorsi organizzati per l’assunzione a tempo indeterminato del personale Ata, la Corte osserva, in particolare, che il requisito secondo cui la partecipazione ai concorsi presuppone il compimento di almeno due anni di servizio con contratto a tempo determinato favorisce il ricorso a questo tipo di contratti per un periodo minimo di due anni, anche se rispondono, in realtà, a esigenze di personale “permanenti e durevoli”.
Peraltro, per la Corte, l’Italia “non può” far valere un’esigenza di flessibilità, poiché la normativa italiana non cita circostanze “precise e concrete” che giustifichino l’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per il personale Ata e che garantiscano che questi contratti rispondano effettivamente a esigenze di flessibilità. Infine, nemmeno l’organizzazione, nel recente passato, di concorsi che possono portare all’assunzione a tempo indeterminato del personale Ata risolve il problema, data la sua natura “sporadica e imprevedibile”, a prevenire gli “abusi” derivanti dal ricorso a una successione di contratti a tempo determinato.
La nota del ministero
Il ministero dell’Istruzione e del Merito interviene con una nota. “Le norme censurate dalla Corte di Giustizia sono molto risalenti nel tempo, in quanto contenute nel Testo Unico dell’Istruzione di cui al decreto legislativo 297 del 1994, e successivamente modificate dalla legge 124 del 1999 e dal relativo regolamento attuativo adottato con dm 430 del 2000, che hanno definito l’assetto tuttora vigente in materia di graduatorie e conferimento delle supplenze del personale Ata”, si legge nella nota.
“L’accesso ai ruoli del personale Ata avviene, ad oggi, attraverso procedure selettive riservate a soggetti con almeno 24 mesi di servizio a tempo determinato – prosegue la nota – Questo meccanismo, unitamente ai vincoli sul turn over introdotti, ben prima di questa legislatura, nell’ambito della disciplina generale delle assunzioni nel pubblico impiego, ha determinato nel tempo un ricorso sempre maggiore ai contratti a termine, prima dell’immissione in ruolo a tempo indeterminato. Proprio al fine di risolvere questa annosa e complessa questione, il MIM ha avviato un confronto con le Organizzazioni sindacali, istituendo un tavolo tecnico per la revisione complessiva del sistema di reclutamento del personale Ata. Non solo. In vista di un prossimo provvedimento d’urgenza cosiddetto salva-infrazioni, attualmente allo studio del Governo, il ministero ha presentato una nuova proposta normativa volta a superare in modo strutturale le contestazioni sollevate dalla Commissione europea”.
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