L’assegnazione di un’Università come «capofila» permette ai suoi specializzandi di averla come sede amministrativa e di potersi quindi iscrivere nella stessa. Nella ridistribuzione nazionale Parma aveva perso 18 Scuole, i cui specializzandi sarebbero dovuti diventare pendolari, dipendenti da un’altra sede.
Si è ritenuto che il Decreto del MIUR che prevedeva tali accorpamenti fosse «lesivo dell’autonomia universitaria», e che, a dispetto dell’intento di razionalizzazione del sistema, potesse «portare ad una “complessificazione” del sistema stesso»; inoltre, sempre secondo il TAR, nel Decreto «non venivano adeguatamente esplicitate le ragioni dei disposti accorpamenti e della individuazione delle Università capofila».
Le 18 Scuole di specializzazione cui la sentenza del TAR fa riferimento, nonché i relativi Atenei a cui erano state assegnate come “capofila”, sono le seguenti:
• Allergologia ed immunologia clinica (Università di Ancona)
• Biochimica Clinica (Università di Padova)
• Cardiochirurgia (Università di Bologna)
• Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (Università di Ancona)
• Chirurgia toracica (Università di Modena e Reggio Emilia)
• Chirurgia vascolare (Università di Bologna)
• Dermatologia e venereologia (Università di Modena e Reggio Emilia)
• Ematologia (Università di Modena e Reggio Emilia)
• Endocrinologia e malattie del ricambio (Università di Modena e Reggio Emilia)
• Gastroenterologia (Università di Bologna)
• Malattie infettive (Università di Modena e Reggio Emilia)
• Medicina legale (Università di Ferrara)
• Microbiologia e virologia (Università di Bologna)
• Oftalmologia (Università di Ferrara)
• Oncologia Medica (Università di Modena e Reggio Emilia)
• Otorinolaringoiatria (Università di Ferrara)
• Scienza dell’Alimentazione (Università di Modena e Reggio Emilia)
• Urologia (Università di Modena e Reggio Emilia).