Coronavirus: lavoro agile e altre misure per la gestione delle aziende

Le linee guida suggerite alle attività economiche da Pwc

Il Covid-19 mette l’economia a dura prova. Come possono le attività economiche restare in sella anche in questo periodo? Ecco le linee guida di Pwc.

In Italia dal 22 febbraio il governo Italiano ha emanato “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e mentre la crisi si sviluppa in Europa e nelle economie moderne, tra loro interconnesse per via della globalizzazione e delle interazioni dovute agli scambi commerciali internazionali, il COVID-19 virus mette sempre più a dura prova le imprese, dando origine a significativi problemi legali e sfide aziendali. A questo punto come dovrebbero prepararsi al meglio le imprese a seguito di questi sviluppi? Quali sono i potenziali rischi legali che possono insorgere a seguito di tali avvenimenti?

Gestione dei dipendenti

I datori di lavoro hanno il dovere, secondo la legge, di fornire un luogo di lavoro sicuro. Pertanto, essi devono attuare misure per prendersi cura dei propri dipendenti in modo ragionevole. Le norme impongono ai datori di lavoro di attuare, per quanto ragionevolmente fattibili, le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti sul luogo di lavoro e la violazione delle disposizioni della legge potrebbe costituire un reato.

Misure sul posto di lavoro

A questo proposito ad Esempio i partner tripartiti dello stato di Singapore che ha dovuto affrontare la medesima crisi ovvero il Ministero dei Lavoratori, il Congresso Nazionale dei Sindacati e la Federazione Nazionale dei Datori di Lavoro hanno fornito una consulenza generale ai datori di lavoro in merito alle misure da ritenersi appropriate sul posto di lavoro che i datori dovrebbero adottare per continuare a gestire le loro attività minimizzando i rischi di diffusione della del virus COVID-19 nella comunità.

Le misure consigliate includono quanto segue:

Pertanto, i datori di lavoro dovrebbero intensificare la preparazione e l’implementazione dei Piani di continuità operativa e attuare le misure necessarie per adempiere ai propri doveri al fine di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti sul lavoro.

Viaggi di lavoro

I datori di lavoro possono essere ritenuti responsabili per i danni subiti dai dipendenti nel corso delle loro mansioni lavorative. Prima di lasciare che i dipendenti vadano in viaggio d’affari in paesi con un elevato numero di casi segnalati di infezioni da virus COVID-19, è necessario effettuare una valutazione della situazione in evoluzione e dei potenziali rischi correlati ad essa. Un dipendente al quale viene dato il permesso da un datore di lavoro di recarsi in aree ad alto rischio e che successivamente contrae il virus può avvalersi della facoltà di prendere provvedimenti a discapito del suo datore di lavoro.

Pertanto, sarebbe prudente analizzare di volta in volta lo scopo delle trasferte di lavoro nell’area interessata, eventuali comunicati sfavorevoli ai viaggi emessi in relazione all’area, i dettagli delle misure precauzionali da adottare per il viaggio ed anche la disposizione di mezzi per evacuare i dipendenti in caso di emergenza.

Alcuni datori di lavoro potrebbero aver stipulato un’assicurazione che copre il rischio di responsabilità per violazione del dovere di diligenza del datore di lavoro. Può essere utile verificare la polizza assicurativa e accertare se la polizza copra o meno i danni subiti da un dipendente, a causa dell’infezione da virus COVID-19 contratta durante il viaggio d’affari.

Operatività in smart working

Dal 22 Febbraio la maggior parte delle grandi imprese del terziario a Milano hanno adottato prassi di Smrt working per consentire la continuità operativa in ottemperanza ai piani di Contigency Plan addottati in casi di emergenza, come per il Caso del Covid-19. Hanno funzionato, per la maggior parte hanno retto seppure in alcuni casi, soprattutto nel mondo finanziario, l’operatività sui mercati con strumenti e l’uso di applicativi che consento la gestione dell’operatività, e la loro connessione, non sono stati gestibili da remoto e per tanto in alcuni casi lo smart working non è stato applicabile. E’ stato questo il primo vero caso in cui si sono adottate le politiche di Contingency Plan adottate e forse sarebbe opportuno rivederle alla luce di cosa ha veramente funzionato e di cosa andrebbe adeguato e rivisto.

Gestione dei contratti aziendali

I contratti esistenti, che sono fondamentali per le imprese, dovrebbero essere rivisti con particolare attenzione ai diritti di modifica, di rinnovo e di risoluzione. Potrebbero verificarsi situazioni in cui le aziende o le controparti riscontrino che l’interruzione della catena di fornitura abbia impedito, ad esempio, l’adempimento di obblighi legali previsti da determinati contratti. In tal caso, potrebbe essere necessario esaminare se vi sono diritti di recesso o se esiste la possibilità di appellarsi alle disposizioni di forza maggiore. Le clausole di forza maggiore nei contratti possono essere redatte in modo generale e, in caso di controversia, possono essere interpretate in base alla legge applicabile al contratto. Se la controparte non è in grado di adempiere ai termini del contratto, è consigliabile trovare soluzioni per mitigare la perdita.

Fusioni e Acquisizioni

I contratti di vendita e acquisto tipici contengono il termine “effetto negativo materiale” o “cambiamento negativo materiale” (definita MAC clauses). Ciò può essere definito come condizione di chiusura della transazione o può essere considerato come una qualifica di determinate dichiarazioni e garanzie o persino un evento di inadempienza. Poiché le clausole MAC possono variare a seconda dei contratti, la questione se le interruzioni dell’attività causate dal virus COVID-19 costituiranno un cambiamento avverso sostanziale o meno dipenderà dalla definizione del termine nel relativo accordo. Il più delle volte quest’ultimo è redatto in modo piuttosto esteso e può essere innescato da un effetto sfavorevole sostanziale nelle condizioni finanziarie complessive di una delle parti, nelle sue attività e / o prospettive. Se un acquirente desidera abbandonare unilateralmente un accordo basandosi sulla clausola MAC, sarebbe importante rivederne attentamente la definizione per valutare se sia possibile applicare la clausola MAC o meno. Se invece risulta che la MAC non sia applicabile, l’acquirente potrebbe essere ritenuto responsabile per la violazione del contratto invocando erroneamente la clausola MAC.

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