Dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 partiranno bonus e sgravi contributivi previsti dal Decreto Coesione. Tutti mirano a incentivare l’occupazione, tramite un esonero del 100% dai complessivi contributi previdenziali (eccetto quelli INAIL).
Giovani under 35, donne in situazione di svantaggio, lavoratori del Mezzogiorno (in piccole e micro aziende che rientrano nella ZES Unica del Sud). A fine estate arriveranno tre nuovi incentivi – sotto forma di sgravio contributivo – per le assunzioni, come previsto dalla legge di conversione del decreto Coesione (dl 07/07/2024). Partiranno il 1°settembre e dureranno più di un anno, fino al 31 dicembre 2025.
Come funzionano i bonus
Per poter accedere agli sgravi, i datori di lavoro devono assumere le categorie interessate di lavoratori nel periodo di valenza degli incentivi, quindi dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre del prossimo anno. C’è però tutta una serie di requisiti da rispettare, specifici per ogni incentivo.
L’articolo 22 del decreto Coesione disciplina il bonus per l’assunzione dei giovani per “incrementare l’occupazione giovanile stabile”, pensato per i datori di lavoro che inserisco in azienda “personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato”. A loro viene riconosciuto – per un periodo massimo di 24 mesi – un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (escludendo però i premi e contributi dovuti all’INAIL).
C’è un limite di importo mensile per lo sgravio: 500 euro mensili. I neoassunti in ogni caso non devono ancora aver compiuto il 35esimo anno di età e non essere mai stati occupati a tempo indeterminato. Sono sempre esclusi dal campo di applicazione della norma i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, mentre l’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Transizione digitale ed ecologica
Sempre per promuovere l’occupazione dei più giovani, l’articolo 21 del Dl Coesione prevede un incentivo anche per le assunzioni dei disoccupati (sempre sotto i 35 anni) che però riguarda le aziende che operano nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. In questo caso gli sgravi sono già partiti, lo scorso 1° luglio. La scadenza è sempre quella del 31 dicembre 2025. La durata massima è di tre anni, fino al 2028. L’esonero dal versamento è anche in questo caso del 100%, con importo massimo che sale fino a 800 euro su base mensile.
Una forma speciale di sgravio è prevista per lo sviluppo occupazionale della ZES per il Mezzogiorno. Viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Bonus per le donne
L’articolo 23 è invece la norma di riferimento per il bonus donne, che non ha limiti di età come quello per i giovani. Anche in questo caso lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato. Consiste in un esonero del 100% dai complessivi contributi previdenziali – di nuovo con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Il bonus riguarda le assunzioni delle lavoratrici disoccupate da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea o che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere.
Le assunzioni legate al bonus, spiega la legge, “devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti”. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Cosa cambia per il Mezzogiorno
L’articolo 24 del decreto Coesione va invece a disciplinare il Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che punta a “contribuire alla riduzione dei divari territoriali”. Le caratteristiche principali non cambiano: è rivolto ai datori che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, e consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (fatta eccezione per quelli INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile.
In questo caso i lavoratori devono avere meno di 35 anni. Non solo: non devono avere un lavoro regolare da non meno di due anni. Come gli altri sgravi, nemmeno questo incentivo è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
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