Bimba di 7 anni bocciata in seconda elementare, il Tar invita la scuola a ripensarci: “Non è giusto”

Il Tar della Puglia ha sospeso il provvedimento di una scuola elementare di Bari che non aveva ammesso alla classe successiva una bambina che frequentava la seconda. Sulla decisione dell’istituto pesavano anche le molte assenze fatte durante l’anno scolastico che però la famiglia aveva giustificato con una grave forma d’asma di cui soffre la piccola.

Bocciata dalla scuola in seconda elementare ma promossa in terza dal Tar che invita la scuola a “ripensare” al provvedimento. È quanto è successo ad una bambina di 7 anni che frequenta un istituto di Bari che si era vista rifiutare l’ammissione alla classe successiva per i scarsi voti in alcune materie e, soprattutto, per le diverse assenze fatte durante l’anno scolastico. Assenze che i genitori avevano sempre giustificato con il fatto che la ragazzina soffriva di una grave forma asmatica di cui la scuola era a conoscenza.

Adesso il Tar della Puglia ha accolto il ricorso della famiglia sospendendo il provvedimento della scuola e invitando i vertici dell’istituto a ripensarci. “La perdita di un anno scolastico in così tenera età, alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno – si legge tra le motivazioni alla base della decisione del Tar. Un’esperienza traumatica potrebbe danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica» e che «in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando. Inoltre, la non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.

Per i giudici amministrativi non si è “tenuto conto ell’età, dello stato di salute (severa forma di asma) in cui versava la minore, attestato da certificazione medica comunicata all’istituto scolastico, dell’opzione dei genitori in favore della Dad”.

La bimba aveva affrontato il primo anno di scuola durante la pandemia e, nonostante questo, in seconda la piccola aveva comunque conseguito voti non negativi in diverse materie. Infine, visto che tra le ragioni che avevano portato alla bocciatura c’era anche quella che riguardava il numero elevato di assenze, il Tar ha specificato come “la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell’anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione”.

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