Un insegnante è stato licenziato per comportamenti aggressivi, denigratori e offensivi verso i colleghi e verso gli studenti. Questo licenziamento, spiega il portale specializzato Lentepubblica, ha coinvolto un docente assunto tramite concorso con un contratto a tempo indeterminato. Il licenziamento è stato confermato dalla Cassazione Civile, Sezione Lavoro, il 14 giugno 2024, con la Sentenza n. 11634.
L’insegnante licenziato presenta ricorso in tribunale
Dopo essere stato licenziato, l’insegnante ha presentato ricorso in Tribunale, sostenendo che non c’erano prove concrete delle accuse. A suo prere le contestazioni erano state presentate in ritardo e non immediatamente. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, annullando il licenziamento e reintegrandolo nel suo ruolo. Successivamente, però, la Corte d’Appello ha ribaltato questa decisione, ritenendo valido il licenziamento e ordinando al docente di restituire gli stipendi percepiti dopo il reintegro.
L’insegnante ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio. La Suprema Corte, con Sentenza n. 11634 del 24 giugno 2024, ha respinto il ricorso e le tesi difensive avanzate dall’insegnante durante il processo. Il licenziamento, predisposto dalla dirigenza scolastica ai sensi dell’art 55 quater, comma 1 lett. e) e f – bis), D. Lgs. n. 165/2001, è stato quindi definitivamente giudicato legittimo e non più appellabile.
La Corte di Cassazione ha giudicato legittimo il licenziamento sulla base delle seguenti motivazioni: la cattiva condotta del docente, reiterata nel tempo, rientra nella fattispecie descritta dall’art. 498 del Decreto Legislativo n. 297/1994, che prevede la destituzione del docente per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti all’esercizio della funzione di insegnante e che ledano il rapporto di fiducia tra docenti e alunni e tra gli insegnanti stessi.
La mancata osservanza delle direttive impartite dalla dirigenza scolastica comporta inoltre una grave violazione del codice di comportamento, tale da configurare la fattispecie di cui all’art 55 quater comma 1 lett. e) e f-bis) del D. Lgs. n. 165/2001.
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