Ddl Gelmini, facciamo il punto

Di seguito alcuni dei principali “pomi” della discordia relativi alla riforma, che se ha avuto un merito è stato quello di destare il senso di cittadinanza attiva e partecipativa come richiede una società democratica che pone al centro del dibattito pubblico.

<i>Riportiamo di seguito, alcuni dei principali “pomi” della discordia relativi alla riforma, che se ha avuto un merito è stato quello di destare il senso di cittadinanza attiva e partecipativa come richiede una società democratica che pone al centro del dibattito pubblico, le sue fondamenta: istruzione, salute e welfare</i>.
Governance degli atenei
Rettori: si stabilisce il limite per la durata in carica del rettore (unico mandato di sei anni) e gli si attribuisce, la rappresentanza legale dell’università e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Nomina i membri esterni del CdA. Senato  Accademico: competenza a formulare proposte e pareri obbligatori, non vincolanti, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti. Consiglio di Amministrazione: funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività accademiche. Oltre alla presenza del rettore (componente di diritto), rappresentanza elettiva degli studenti, e per gli esterni, la comprovata competenza in campo gestionale e qualificazione scientifico culturale.
Razionalizzazione offerta formativa: dipartimenti e facoltà
Semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie. Previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare.
Federazione tra atenei
Due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.  Il progetto di fusione è deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per l’approvazione all’esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell’ANVUR.
Contributi alle università private e telematiche
Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, si prevede che una quota non superiore al 20 per cento dei fondi per le università non statali (università private) possa essere distribuita in base al merito. Previsioni che non si applicano alle università telematiche, tranne quelle individuate con decreto del Ministro, sentita il parere dell’ANVUR.
Meccanismo del reclutamento docenti (no ai parenti) È istituita l’abilitazione scientifica nazionale, con durata quadriennale che attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. Il nuovo meccanismo di reclutamento docenti abolisce la modalità di concorso in atto e stabilisce l’abilitazione nazionale aperta a tutti i docenti, valutati da una Commissione nazionale con successiva chiamata locale da parte dei singoli dipartimenti sulla base dei posti stabiliti dalla programmazione triennale d’ateneo. Compete invece al Consiglio di amministrazione l’approvazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento. Gli atenei potranno altresì conferire assegni di ricerca e potranno stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo. Le commissioni nazionali sono costituite da soli professori ordinari.
Didattica e ricerca
I professori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. L’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dopo le valutazioni dei singoli atenei. È istituito poi un fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori.  I docenti a contratto non potranno superare il 5% dell’organico.
Reclutamento dei ricercatori
Si elimina la figura del ricercatore indeterminato e si stabilisce la figura del ricercatore a tempo determinato con contratto di tre anni e possibile rinnovo per altri tre (sistema del tenure track). I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione . La carriera del ricercatore può proseguire sempre previa abilitazione nazionale e concorso, passando al ruolo di professore associato, nell’ambito delle risorse disponibili d’ateneo.
Fondo per il merito
È istituito presso il Ministero un fondo speciale, finalizzato a promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Non si prevedono requisiti di accesso di reddito.  Il 10%  dell’erogazione per le borse di studio saranno assegnate agli studenti residenti sul territorio.
Amanda Coccetti

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